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Art. 1942 — Estensione della fideiussione

Art. 1942 — Estensione della fideiussione

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3805/2004

In relazione al contratto di fideiussione, la mancata previsione di un limite la quale attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l’effetto della caducazione della garanzia, perché l’estensione della limitazione prevista per il debito principale agli accessori è stabilita dalla legge; ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l’indicazione dell’importo massimo garantito riferito al solo capitale, «oltre accessori e spese» l’importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale.

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Cass. civ. n. 18234/2003

A norma degli artt. 1936 e 1942 c.c., l’obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell’obbligazione principale, sicché ove l’oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione, per quanto riguarda la misura degli interessi e la facoltà della banca di operare la capitalizzazione, lo stesso resta sempre determinabile in relazione all’obbligazione garantita, con la conseguenza che, salva, ai sensi dell’art. 1941, comma secondo, c.c., una pattuizione più favorevole al fideiussore, la prestazione da questi dovuta va fatta corrispondere, anche per quanto riguarda gli interessi, a quella del debitore principale.

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Cass. civ. n. 9679/1997

Poiché a norma dell’art. 1942 c.c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale fra i quali rientrano gli interessi, per ritenere esteso anche a questi ultimi il debito del fidejussore non occorre alcun accertamento delle concrete condizioni in cui la fidejussione sia stata prestata, tale accertamento presentandosi come necessario solo quando sia allegata l’esistenza del patto contrario previsto nello stesso articolo 1942 c.c.

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Cass. civ. n. 4098/1990

Il pagamento dell’I.V.A., inerente al prezzo dei lavori di appalto per la realizzazione di una opera pubblica, rappresenta un accessorio del detto prezzo, ai sensi dell’art. 1942 c.c., e deve, pertanto, considerarsi compreso nella garanzia fideiussoria.

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