Avvocato.it

Art. 1941 — Limiti della fideiussione

Art. 1941 — Limiti della fideiussione

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 9848/2012

Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L’obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell’accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell’ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell’accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l’unitarietà e l’inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell’obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall’art. 1941, primo comma, c.c., per cui la fideiussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione garantita.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10864/1999

Nella fideiussione, la clausola cosiddetta «a prima richiesta e senza Eccezioni», in cui si consente al creditore di esigere dal garante il pagamento immediato del credito senza la possibilità di eccepire l’eventuale avvenuto adempimento da parte del debitore principale o la giustificazione dell’inadempimento per fatto della controparte, configura una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio dell’accessorietà, ma che non fa venir meno la connessione tra il rapporto accessorio e quello principale; non essendo l’autonomia del contratto assoluta ma relativa ed essendo possibile, in ipotesi di pagamento non dovuto, il riequilibrio delle posizioni contrattuali attraverso il regresso, la posizione del garante non è più onerosa di quella del debitore principale e deve, pertanto, escludersi che ricorra una violazione dell’articolo 1941 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1427/1999

La previsione per l’obbligazione fideiussoria di una scadenza anteriore a quella dell’obbligazione principale concretizza l’ipotesi di cui all’art. 1941, terzo comma, c.c., sotto il profilo della maggiore onerosità delle condizioni a cui è sottoposta la fideiussione, e comporta la nullità della clausola relativa all’anticipazione della scadenza dell’obbligazione fideiussoria. (Nella specie in sede di contratto definitivo, stipulato dopo che era già stata prestata la fideiussione, era stata posticipata la data dell’adempimento rispetto a quanto previsto nel contratto preliminare).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2752/1995

Le rimesse effettuate alla banca in conto corrente dal debitore principale dopo il recesso del fideiussore hanno natura solutoria — e quindi effetti riduttivi sul contenuto dell’obbligazione di garanzia, per il principio contenuto nell’art. 1941 c.c. — quando esse afferiscono ad un conto non assistito da un contratto di concessione di credito (ovvero quando il saldo passivo superi l’importo massimo del credito che la banca si è impegnata a concedere), mentre, in presenza di un’apertura di credito (configurabile anche sulla base di fatti concludenti, non essendo necessaria la forma scritta), le suddette rimesse hanno la funzione di ripristinare la disponibilità che la banca è obbligata ad apprestare al correntista.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 711/1995

In tema di fideiussione prestata a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente, senza predeterminazione di durata, il recesso del fideiussore è operante dal momento in cui viene a conoscenza della banca e produce l’effetto di limitare la garanzia al saldo passivo esistente a tale data, non essendo al garante opponibile l’ulteriore prosecuzione dei rapporto di apertura del credito. Tuttavia, poiché l’obbligazione del fideiussore ha lo stesso contenuto dell’obbligazione garantita (non potendo eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale — art. 1941, comma 1, c.c.) e diventa attuale quando questa, con l’estinzione del rapporto di credito viene definitivamente determinata ed è esigibile, l’intervenuto recesso assume rilievo in relazione al saldo finale del conto, contenendo nei limiti suddetti l’ambito della garanzia, senza che — valendo il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente, che in quello tra banca e garante — le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio possano essere conteggiate a favore del garante in riduzione del saldo esistente alla data del recesso medesimo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 103/1985

Allorquando la fidejussione di un debito e di relativi accessori sia oggettivamente limitata ad un ammontare determinato (ex art. 1941, comma secondo, c.c.) l’obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori che siano già maturati nella misura ultralegale pattuita. Pertanto la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia così esaurita ma può dar luogo soltanto — salva diversa diretta pattuizione tra fideiussore e creditore — ai normali effetti di cui all’art. 1224 c.c. e, quindi, all’obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, soltanto i correlativi interessi moratori al tasso legale, a nulla rilevando, al di là di detto limite della garanzia, che tali interessi siano stati convenuti in misura ultralegale tra creditore e debitore principale in relazione al debito garantito.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1572/1984

Con riguardo a fidejussione prestata per un’apertura di credito bancario, il recesso del fidejussore, ove consentito nel perdurare del rapporto principale, produce l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo diventa efficace, nel senso che l’obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo ancorché il debito dell’accreditato, al momento della chiusura del conto, risulti aumentato in dipendenza di operazioni successive. D’altra parte, però, sull’obbligazione di garanzia così determinata non incidono le ulteriori rimesse dell’accreditato, le quali, stante l’unitarietà del rapporto, non possono essere considerate separatamente da prelevamenti, occorrendo aver riguardo, per determinare l’entità dell’obbligazione principale, al saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito; e solo se tale saldo sia inferiore a quello esistente al momento del recesso, si verifica una corrispondente riduzione dell’obbligazione fidejussoria, in applicazione della regola sancita dall’art. 1941; comma primo; c.c. per cui la fidejussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione garantita.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze