14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1427 del 20 febbraio 1999
Testo massima n. 1
La previsione per l’obbligazione fideiussoria di una scadenza anteriore a quella dell’obbligazione principale concretizza l’ipotesi di cui all’art. 1941, terzo comma, c.c., sotto il profilo della maggiore onerosità delle condizioni a cui è sottoposta la fideiussione, e comporta la nullità della clausola relativa all’anticipazione della scadenza dell’obbligazione fideiussoria. [ Nella specie in sede di contratto definitivo, stipulato dopo che era già stata prestata la fideiussione, era stata posticipata la data dell’adempimento rispetto a quanto previsto nel contratto preliminare ].
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