14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 711 del 21 gennaio 1995
Testo massima n. 1
In tema di fideiussione prestata a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente, senza predeterminazione di durata, il recesso del fideiussore è operante dal momento in cui viene a conoscenza della banca e produce l’effetto di limitare la garanzia al saldo passivo esistente a tale data, non essendo al garante opponibile l’ulteriore prosecuzione dei rapporto di apertura del credito. Tuttavia, poiché l’obbligazione del fideiussore ha lo stesso contenuto dell’obbligazione garantita [ non potendo eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale — art. 1941, comma 1, c.c. ] e diventa attuale quando questa, con l’estinzione del rapporto di credito viene definitivamente determinata ed è esigibile, l’intervenuto recesso assume rilievo in relazione al saldo finale del conto, contenendo nei limiti suddetti l’ambito della garanzia, senza che — valendo il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente, che in quello tra banca e garante — le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio possano essere conteggiate a favore del garante in riduzione del saldo esistente alla data del recesso medesimo.
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