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Art. 1904 — Interesse all’assicurazione

Art. 1904 — Interesse all’assicurazione

Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno [ 1895 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6293/2013

È affetta da nullità per difetto di interesse, ex art. 1904 c.c., l’assicurazione contro i rischi del trasporto, stipulata dall’acquirente di merce spedita via mare a rischio e pericolo del venditore, essendo stato subordinato l’effetto traslativo alla ricezione del pagamento del prezzo, a nulla rilevando che, dopo l’arrivo a destinazione e l’accertamento dell’avaria di parte del carico, l’acquirente ne abbia egualmente pagato il prezzo.

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Cass. civ. n. 20751/2007

In tema di assicurazione contro i danni alla cosa, il principio secondo cui, in linea generale, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all’assicurazione del rischio del perimento o deterioramento della res intesa come cespite patrimoniale, trova un limite nell’ipotesi in cui il rischio della perdita della cosa (nella specie, a causa di incendio) sia pattiziamente posto a carico del locatario e sia, quindi, legittimamente trasferito dal proprietario — locatore all’utilizzatore — conduttore, sicché l’assicurazione di questo rischio comporta l’insorgere, in capo a quest’ultimo, di un interesse giuridicamente qualificato all’assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito, e la conseguente legittimazione a chiedere l’indennizzo.

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Cass. civ. n. 9469/2004

L’interesse richiesto dall’art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni (nella specie: trasporto di capi d’abbigliamento), è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso.

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