10 Gen Art. 1895 — Inesistenza del rischio
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11763/2018
Ai sensi dell’art 1895 c.c. (applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell’art 1886 c.c., alle assicurazioni sociali oltre che alle assicurazioni private) si può configurare l’inesistenza del rischio, allorché prima della conclusione del contratto non si sia presentato quanto meno come possibile il futuro danno o evento attinente alla vita umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui esso si sarebbe verificato: in tal caso il contratto e nullo.
Cass. civ. n. 7300/1991
La nullità del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio, ai sensi dell’art. 1895 c.c., si verifica quando tale inesistenza sia in atto al momento della stipulazione, mentre, se essa intervenga successivamente, ancorché prima del momento in cui diviene efficace la copertura assicurativa, si produce lo scioglimento del contratto stesso, a norma dell’art. 1896 c.c.
Cass. civ. n. 3695/1983
In attuazione del principio (applicabile, ai sensi degli artt. 1886 e 1895 c.c. anche alle assicurazioni sociali obbligatorie) che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso, le infermità preesistenti all’instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione — al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni richieste per la pensione di invalidità solo quando esse siano state già sufficienti, prima che tale rapporto abbia avuto inizio, a ridurre la capacità di guadagno dell’assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti, mentre, nell’opposta ipotesi, non ne è preclusa la valutazione da parte del giudice al fine suddetto, potendo il superamento di tali limiti conseguire all’aggravamento delle medesime infermità preesistenti o al sopravvenire di altre.
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