Cass. civ. n. 3695 del 28 maggio 1983
Testo massima n. 1
In attuazione del principio (applicabile, ai sensi degli artt. 1886 e 1895 c.c. anche alle assicurazioni sociali obbligatorie) che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso, le infermità preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione — al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni richieste per la pensione di invalidità solo quando esse siano state già sufficienti, prima che tale rapporto abbia avuto inizio, a ridurre la capacità di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti, mentre, nell'opposta ipotesi, non ne è preclusa la valutazione da parte del giudice al fine suddetto, potendo il superamento di tali limiti conseguire all'aggravamento delle medesime infermità preesistenti o al sopravvenire di altre.