10 Gen Art. 1858 — Nozione
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10689/2000
Secondo il disposto normativo di cui all’art. 1858 c.c., (che definisce lo sconto come il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipi al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, «salvo buon fine», del credito stesso), elementi essenziali del contratto di sconto, sul piano strutturale, devono ritenersi la prededuzione dell’interesse da parte dell’istituto di credito — a differenza di altre figure negoziali quali l’anticipazione o l’apertura di credito (c.d. «contratti di liquidità»), anch’essi funzionali, in concreto, alla medesima esigenza di acquisizione di immediata disponibilità pecuniaria —, e l’inserzione, in via strumentale alla realizzazione della sua funzione tipica, della convenzione di cessione del credito pro solvendo, che, a sua volta, non può considerarsi vicenda meramente accidentale della fattispecie, in quanto lo sconto trova connotazione qualificante, ancora, nel (necessario) collegamento funzionale tra prestito e cessione nella forma predetta (con il conseguente verificarsi dell’effetto liberatorio esclusivamente all’esito della riscossione del credito da parte della banca), così che, in mancanza di pagamento del debitore ceduto, diviene attuale l’obbligazione dello scontatario alla restituzione dell’anticipazione conseguita, attesa la sua qualità di obbligato principale, quantunque in via condizionata (subordinatamente, cioè, al mancato adempimento da parte del terzo), nei confronti della banca. (Nell’affermare il principio di diritto che precede, la Suprema Corte ha, così, cassato la sentenza del giudice di merito che, nell’affermare, nella specie, l’esistenza di un contratto di sconto, non aveva, in sede motivazionale, sufficientemente esaminata ed accertata l’esistenza dell’indefettibile elemento della prededuzione dell’interesse da parte dell’istituto di credito).
Cass. civ. n. 4696/1998
In tema di sconto bancario, la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all’art. 1284, terzo comma, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento «alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza» può, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso di rinvio agli usi di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo (oggi modificata per effetto della legge 154/92), se l’elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca (in applicazione del suesposto principio di diritto, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto soddisfacente, in punto di quantificazione in misura ultralegale degli interessi, la clausola de qua, trascurando di accertare, in concreto, il grado di univocità della fonte richiamata e, quindi, l’oggettiva determinabilità del tasso, pur nella previsione di variazioni in corso di rapporto, rilevando che tale omissione si traduce in una falsa applicazione della norma di cui all’art. 1284 c.c. ad una situazione non compresa nel suo ambito di previsione).
Cass. civ. n. 565/1973
Nello sconto cambiario combinato con l’apertura di credito in conto corrente, in cui il beneficiario può utilizzare il credito soltanto scontando presso la banca cambiali emesse a proprio favore, la banca, mentre assume l’obbligo di provvedere allo sconto di cambiali, individuate volta a volta che vengono presentate dal cliente, fino al limite del fido, e di mettere a disposizione di lui, attraverso l’accredito sul conto, l’importo dei titoli decurtato dell’interesse di sconto, acquista d’altra parte il diritto di ottenere il pagamento dei titoli scontati alla scadenza, perché attraverso tale riscossione avviene, secondo il regolamento contrattuale posto in essere, la chiusura della singola operazione, con il ripristino della disponibilità per il cliente. Nella descritta fattispecie il collegamento funzionale dell’accredito con il contestuale negozio di sconto si risolve nella dipendenza del primo dall’esito del secondo, nel senso che, non verificandosi il pagamento da parte del debitore cambiario, nasce a favore della banca il diritto di agire nei confronti del cliente con le azioni che le spettano in forza del contratto di sconto (art. 1859, primo comma c.c.), senza dover attendere la fine del rapporto di apertura di credito.
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