14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 565 del 1 marzo 1973
Testo massima n. 1
Nello sconto cambiario combinato con l’apertura di credito in conto corrente, in cui il beneficiario può utilizzare il credito soltanto scontando presso la banca cambiali emesse a proprio favore, la banca, mentre assume l’obbligo di provvedere allo sconto di cambiali, individuate volta a volta che vengono presentate dal cliente, fino al limite del fido, e di mettere a disposizione di lui, attraverso l’accredito sul conto, l’importo dei titoli decurtato dell’interesse di sconto, acquista d’altra parte il diritto di ottenere il pagamento dei titoli scontati alla scadenza, perché attraverso tale riscossione avviene, secondo il regolamento contrattuale posto in essere, la chiusura della singola operazione, con il ripristino della disponibilità per il cliente. Nella descritta fattispecie il collegamento funzionale dell’accredito con il contestuale negozio di sconto si risolve nella dipendenza del primo dall’esito del secondo, nel senso che, non verificandosi il pagamento da parte del debitore cambiario, nasce a favore della banca il diritto di agire nei confronti del cliente con le azioni che le spettano in forza del contratto di sconto [ art. 1859, primo comma c.c. ], senza dover attendere la fine del rapporto di apertura di credito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]