Cass. civ. n. 4210 del 17 luglio 1985
Testo massima n. 1
Il contratto di sconto bancario non richiede la forma scritta, nè ''ad substantiam'', nè ''ad probationem'', ferma restando, ove lo sconto avvenga mediante la girata di cambiale, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del testo medesimo. Pertanto in applicazione dell'art. 1392 cod. civ., anche la procura a concludere detto contratto, ovvero ad incassare le somme anticipate dalla banca, non esige l'atto scritto, e può essere dimostrata con qualsiasi strumento probatorio.