10 Gen Art. 1859 — Sconto di cambiali
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6687/2006
In tema di sconto bancario, nel caso in cui lo scontatario, nel girare le cambiali alla banca, risulti il primo e l’unico girante, e non abbia pertanto alcuna azione di regresso da esercitare a seguito del mancato pagamento, ma solo l’azione diretta nei confronti dell’emittente, il diritto della banca alla restituzione dell’importo anticipato non è subordinato alla levata del protesto, il quale, avendo la funzione di accertare l’inadempimento del debitore principale ai soli fini dell’esercizio delle azioni di regresso, non è necessario nella specie, in quanto l’unica azione che lo scontatario può esercitare una volta tornato in possesso dei titoli è fatta salva dalla legge indipendentemente dall’adempimento di tale specifica formalità.
Cass. civ. n. 13823/2002
Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, in caso di sconto, ordinario o cambiario, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell’inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell’erogazione e, pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell’inadempienza del terzo. Mentre deve considerarsi illegittimo il recesso senza giusta causa, connotato dall’imprevedibilità e dall’arbitrarietà.
Cass. civ. n. 4163/1990
In tema di sconto bancario, l’obbligo di restituzione dello scontatario (ex causa od in via di regresso) è sospensivamente condizionato al mancato pagamento del debitore ceduto. Pertanto, mentre l’insolvenza di quest’ultimo, con decadenza del termine prefisso a suo favore, può ripercuotersi sull’obbligazione del primo, implicando avveramento della condizione di quell’obbligo di restituzione (sempre che lo scontante abbia vanamente richiesto il pagamento al debitore o questi debba considerarsi comunque inadempiente), il medesimo obbligo di restituzione resta insensibile all’eventuale insolvenza dello scontatario, non essendo configurabile la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., rispetto ad un debito sospeso, non meramente differito. Tale principio non trova deroga per il caso in cui lo sconto si inserisca nell’ambito di un contratto cosiddetto di «castelletto», e sia stata intimata disdetta del contratto stesso, perché questa disdetta, se preclude ulteriori operazioni di sconto, non vale a convertire l’obbligazione sospesa in obbligazione a termine.
Cass. civ. n. 4223/1976
Nello sconto bancario di cambiali, qualora, a seguito dell’inadempimento del debitore cartolare principale e della perdita dell’azione di regresso per la colposa inerzia del notaio, incaricato di levare il protesto, la banca consegua dal cliente la restituzione delle somme prestate, in forza del contratto di sconto, si verifica la retrocessione in favore dello scontatario dei diritti inerenti al credito incorporato nel titolo, ivi compreso quello di agire in via risarcitoria nei confronti del predetto notaio per la perdita dell’azione di regresso contro i precedenti giranti.
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