10 Gen Art. 1829 — Crediti verso terzi
Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola “salvo incasso” . In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa . Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore [ 1267 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11852/2004
La banca girataria per l’incasso di un assegno bancario è tenuta non soltanto a far levare il protesto (art. 45 legge assegno), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l’obbligo, discendente dal disposto dell’art. 1829 c.c., di restituire il titolo al correntista girante per l’incasso: tale ultimo obbligo, nel caso (ricorrente nella specie) in cui un vincolo posto dal giudice penale abbia impedito la restituzione dell’originale del titolo, può ben essere adempiuto con la consegna di una copia autentica dello stesso.
Cass. civ. n. 8485/1994
In tema di operazioni in conto corrente, ai sensi dell’art. 1829, parte seconda, c.c. — applicabile anche al contratto di apertura di credito bancario regolata in conto corrente, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 1857 — chi riceve (per cessione, nel conto corrente ordinario, o per mandato «salvo incasso», nel conto corrente bancario) un titolo di credito verso terzi, in tanto può liberarsi dai propri obblighi, in quanto dimostri che il credito non è stato soddisfatto e reintegri il rimettente nei diritti verso il terzo. Pertanto in caso di apertura di credito regolata in conto corrente con la clausola «salvo buon fine» per gli accreditamenti di titoli di credito, se la banca, dopo aver accreditato un assegno bancario tratto da terzi, smarrisca il titolo ed il cliente (sia pur su sollecitazione dello stesso istituto di credito) ottenga il decreto di ammortamento dell’assegno, legittimamente la banca procede ad eliminare l’accredito dal conto corrente, in quanto essa, spossessata dell’assegno smarrito e priva del decreto di ammortamento, non è in grado di realizzare il credito oggetto del mandato, mentre il cliente, avendo ottenuto il decreto di ammortamento, deve considerarsi reintegrato nelle sue ragioni.
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