Cass. civ. n. 91 del 4 gennaio 2017

Testo massima n. 1


La banca girataria per l'incasso di un assegno bancario è tenuta non soltanto a far levare il protesto (art. 45 del r.d. n. 1736 del 1933), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l'obbligo, discendente dal disposto dell'art. 1829 c.c., di restituire il titolo al correntista girante per l'incasso: tale ultimo obbligo, nel caso (ricorrente nella specie) in cui un vincolo posto dal giudice penale abbia impedito la restituzione dell'originale del titolo, può ben essere adempiuto con la consegna di una copia autentica dello stesso.

Testo massima n. 2


In assenza di specifiche disposizioni normative, la banca domiciliataria di una cambiale non è tenuta ad avvisare l'emittente del sequestro penale e del successivo protesto del titolo, elevato su richiesta della stessa dietro presentazione di una sua copia autenticata. Invero, la conoscenza del provvedimento giudiziario da parte della banca non implica necessariamente anche quella della falsificazione della cambiale, quando quest'ultima non sia riconoscibile mediante l'uso della normale diligenza richiesta ad un banchiere professionale e quando l'emittente non abbia informato la banca di avere presentato denuncia penale in ragione della presumibile contraffazione del titolo; con l'ulteriore conseguenza che la banca non è responsabile per i danni subiti dall'emittente alla sua reputazione commerciale e derivanti dal protesto.

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