Art. 1626 – Codice civile – Incapacità o insolvenza dell’affittuario
L'affitto si scioglie per l'interdizione [414], l'inabilitazione [415] o l'insolvenza dell'affittuario [80 l. fall.], salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario [1179].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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