10 Gen Art. 1625 — Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Posted at 20:39h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo VI – Della locazione > Sezione III – Dell’affitto
Se si è convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario, deve osservare la disposizione dell’articolo 1616 [ 1603 ].
Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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