Art. 1558 – Codice civile – Disponibilità delle cose
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento [491, 513, 543 c.p.c.] o a sequestro [670, 671 c.p.c.] finché non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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