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Articolo 491 Codice di procedura civile — Inizio dell’espropriazione

Articolo 491 Codice di procedura civile — Inizio dell’espropriazione

Salva l’ipotesi prevista nell’articolo 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento [ 492, 513, 518, 543, 555, 602 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4595/1976

Il pignoramento sui beni mobili del debitore, pur essendo atto di esecuzione, non implica attività di giudizio e, pertanto, non presuppone un ius postulandi. Di conseguenza, il creditore istante ben può proporre la richiesta di pignoramento mobiliare sia personalmente, sia per mezzo di rappresentante ad negotia e sia anche per mezzo di difensore con mandato ad litem, non costituendo tale domanda un’attività necessariamente del procuratore.

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