Art. 1557 – Codice civile – Impossibilità di restituzione

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1218, 1288, 1463].

[alert]

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.