Art. 1557 – Codice civile – Impossibilità di restituzione
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo IV - Del contratto estimatorio
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1218, 1288, 1463].
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