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Art. 1556 — Nozione

Art. 1556 — Nozione

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11196/2003

Il contratto estimatorio (la cui funzione va ravvisata nella promozione della vendita della merce da parte dell’
accipiens) può essere stipulato con gli edicolanti (i quali solamente pongono in vendita le pubblicazioni dell’editore) esclusivamente dai distributori locali, e non anche dal distributore nazionale, che non può avvalersi, quale mandatario dell’editore, dell’opera dei detti distributori locali se non con essi instaurando un rapporto di submandato, nel qual caso viene conseguentemente a rispondere (anche) dei fatti d’inadempimento di costoro, quali suoi ausiliari.

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Cass. civ. n. 3485/1990

Ai fini della distinzione del contratto estimatorio dal mandato; è da considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dell’art. 1556 c.c., l’attribuzione alla parte, che ha ricevuto una o più cose mobili dall’altra, della facoltà di restituirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato), che va distinta dall’obbligo del mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, mentre non ha rilievo, al fine di escludere la sussistenza del contratto estimatorio, che a carico del ricevente sia stato posto l’obbligo del rendiconto, trattandosi di un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall’art. 1556 cit., che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione.

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Cass. civ. n. 2137/1982

Il contratto, estimatorio si differenzia dal contratto di agenzia perché, mentre quest’ultimo ha per oggetto la prestazione di un’attività professionale diretta a promuovere in una data zona contratti nell’interesse del committente, e non per proprio conto, elemento caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà concessa all’affidatario di alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita prefissione di un termine per l’esercizio dell’indicata facoltà di restituzione.

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Cass. civ. n. 3985/1978

La regola secondo, cui nel contratto estimatorio l’obbligo dell’
accipiens di pagare il prezzo dei beni mobili ricevuti deve essere adempiuto al domicilio del creditore al tempo della scadenza, in quanto avente ad oggetto una somma di danaro predeterminata nell’ammontare, opera sempreché dagli usi non risulti un luogo di adempimento diverso, a norma dell’art. 1182, primo comma c.c. (Nella specie il contratto aveva ad oggetto una fornitura di medicinali, ed il farmacista convenuto per il pagamento del prezzo aveva esibito in giudizio un attestato dell’ordine dei farmacisti dal quale risultava che, secondo gli usi, il pagamento dei medicinali doveva avvenire presso la farmacia).

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Cass. civ. n. 9/1974

Il contratto estimatorio si differenzia dal mandato a vendere in quanto nel primo l’
accipiens, senza vendere per conto del tradens, si obbliga a vendere la merce ai prezzi determinati da costui ed a corrispondergli detti prezzi ovvero a restituirgli la merce. Quando l’adempimento di una obbligazione postuli il decorso di un termine, e le parti non abbiano provveduto a determinarlo, la prestazione può essere legittimamente richiesta dal creditore — senza il previo ricorso al giudice perché fissi il termine — allorché sia trascorso un lasso di tempo che il giudice — con apprezzamento insindacabile, se riferito alla natura, alla finalità, all’oggetto del rapporto e a tutte le concrete circostanze rilevanti — ritenga congruo. Tale principio è applicabile nel contratto estimatorio, quando le parti non abbiano fissato il termine entro il quale l’
accipiens può esercitare la facoltà di restituire la merce ricevuta anziché pagarne il prezzo di stima. Nel contratto estimatorio anche se non è necessario che sia prefissato un termine entro cui l’
accipiens ha facoltà di restituire la merce al tradens, anziché pagarne il prezzo, è tuttavia necessario che all’
accipiens stesso venga assicurato un ragionevole spazio di tempo entro il quale egli possa disporre delle cose ricevute. La prestazione dell’
accipiens va, quindi, classificata tra quelle per la cui esecuzione è necessario un termine secondo la previsione della seconda ipotesi del primo comma dell’art. 1183 c.c.

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