Cass. civ. n. 9 del 4 gennaio 1974

Testo massima n. 1


Il contratto estimatorio si differenzia dal mandato a vendere in quanto nel primo l'accipiens, senza vendere per conto del tradens, si obbliga a vendere la merce ai prezzi determinati da costui ed a corrispondergli detti prezzi ovvero a restituirgli la merce. Quando l'adempimento di una obbligazione postuli il decorso di un termine, e le parti non abbiano provveduto a determinarlo, la prestazione può essere legittimamente richiesta dal creditore — senza il previo ricorso al giudice perché fissi il termine — allorché sia trascorso un lasso di tempo che il giudice — con apprezzamento insindacabile, se riferito alla natura, alla finalità, all'oggetto del rapporto e a tutte le concrete circostanze rilevanti — ritenga congruo. Tale principio è applicabile nel contratto estimatorio, quando le parti non abbiano fissato il termine entro il quale l'accipiens può esercitare la facoltà di restituire la merce ricevuta anziché pagarne il prezzo di stima. Nel contratto estimatorio anche se non è necessario che sia prefissato un termine entro cui l'accipiens ha facoltà di restituire la merce al tradens, anziché pagarne il prezzo, è tuttavia necessario che all'accipiens stesso venga assicurato un ragionevole spazio di tempo entro il quale egli possa disporre delle cose ricevute. La prestazione dell'accipiens va, quindi, classificata tra quelle per la cui esecuzione è necessario un termine secondo la previsione della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 1183 c.c.

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