10 Gen Art. 1402 — Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 28394/2017
In caso di contratto stipulato per sé o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d’ufficio né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall’altro contraente.
Cass. civ. n. 12741/2007
Qualora il promittente venditore abbia stipulato il contratto per sé o per persona da nominare, la scadenza del termine — non perentorio — previsto dall’art. 1402 c.c. per la dichiarazione di nomina (se le parti non abbiano diversamente convenuto), può essere eccepita soltanto dall’altro contraente, nel cui interesse il suddetto termine è previsto.
Cass. civ. n. 6952/2000
Nel contratto per persona da nominare il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina può essere validamente modificato dalle parti, a condizione che il nuovo termine sia certus an et quando e non faccia sorgere dubbio alcuno che l’adempimento prescritto dalla legge avvenga in un determinato numero di giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto oppure a scadenza fissa o in altro modo sicuramente determinato; in mancanza di tali caratteristiche la clausola è inidonea a sostituire il termine legale e se l’indicazione del contraente non avviene entro questo termine il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il contratto efficace tra le parti originarie in presenza di una clausola che aveva previsto che la nomina dovesse avvenire in occasione della stipula dell’atto pubblico, per la quale era fissato un termine dilatorio, stabilendosi che non potesse aver luogo prima di una data determinata).
Cass. civ. n. 3576/1999
In tema di contratto per persona da nominare, il termine per l’
electio amici può essere legittimamente stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto alla disciplina legale di cui all’art. 1402 c.c. (tre giorni dalla conclusione del contratto), con la conseguenza che, in caso di stipula di un preliminare per persona da nominare, detto termine ben può coincidere con la data fissata per la stipula del contratto definitivo: in tal caso, l’indicazione del nome del terzo deve considerarsi tempestiva qualora, non potendo addivenirsi a detta stipula per l’opposizione del promittente alienante, il promissario acquirente abbia avanzato istanza per l’esecuzione in forma specifica, provvedendo all’
electio amici con la domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 1823/1992
L’invalidità o l’intempestività della dichiarazione di nomina del terzo non comporta la nullità del contratto per persona da nominare, ma ne restringe unicamente l’efficacia nei rapporti fra i contraenti originari. Ne consegue che con riguardo ad un contratto preliminare la questione della validità e tempestività di tale dichiarazione può essere sollevata solo nell’ambito dei rapporti che legano il promittente, il promissario ed il terzo nominato, ma non può essere in nessun caso dedotta da un terzo estraneo, il quale non potrebbe derivarne effetti a lui favorevoli, neppure quando vanti a sua volta sulla base di un autonomo rapporto intercorso con il medesimo promittente e concernente il medesimo bene, la qualità di promissario.
Cass. civ. n. 3401/1984
In ipotesi di preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal promissario acquirente per sé o per persona da nominare, la circostanza che quest’ultimo provveda a tale nomina dopo la scadenza del termine all’uopo fissato, in esecuzione di un patto di cessione del contratto cui sia rimasto estraneo il promittente venditore, non è di per sé ostativa a che il soggetto nominato assuma i diritti (e gli obblighi) nascenti dal contratto stesso, e, quindi, abbia la possibilità di chiederne l’esecuzione in forma specifica a norma dell’art. 2932 c.c. tenendo conto che l’indicata tardività della nomina, quale ragione di decadenza dalla relativa facoltà, non è rilevabile d’ufficio, né deducibile da terzi interessati, ma può essere soltanto eccepita dall’altro contraente, e che, inoltre, il suddetto patto di cessione deve ritenersi efficace qualora risulti un preventivo assenso alla cessione medesima da parte del promittente, ancorché tale assenso non sia ravvisabile nel mero fatto di aver aderito alla riserva di nomina effettuata dal promissario.
Cass. civ. n. 422/1984
Con riguardo al preliminare di compravendita immobiliare, il quale contenga la facoltà del promissario di intestare il bene promesso anche ad altra persona da nominare, la domanda giudiziale proposta da detto promissario e da un terzo, al fine di conseguire congiuntamente l’esecuzione specifica del preliminare medesimo, può integrare una tempestiva e valida nomina di tale terzo, quale contitolare dei diritti nascenti dal contratto stesso, ove dai patti che prevedono la suddetta facoltà risulti una deroga al termine legale per la nomina del terzo (tre giorni dalla stipulazione, ai sensi dell’art. 1402 c.c.), nel senso che essa sia consentita fino al momento del contratto definitivo.
Cass. civ. n. 1219/1983
Nel caso d’inadempimento di un contratto preliminare di compravendita che preveda la stipulazione del contratto definitivo a favore del promissario o di un terzo da nominare al momento della stipula, perché il promissario possa ottenere in giudizio pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo, occorre che la nomina di quest’ultimo sia fatta nella stessa domanda.
Cass. civ. n. 1847/1982
Nel contratto per persona da nominare, la comunicazione della nomina e la comunicazione dell’accettazione della persona nominata sono valide ed operanti, ai sensi dell’art. 1402 c.c., quando giungano all’indirizzo dell’altro contraente entro il termine legale di tre giorni, ovvero entro il diverso termine convenzionale all’uopo pattuito, mentre resta a tal fine irrilevante la loro eventuale non contemporaneità, o ricezione in tempi diversi, ma nel rispetto del suddetto termine.
Cass. civ. n. 3644/1972
Il termine per la dichiarazione di nomina della persona contraente (art. 1402 c.c.) è da qualificare termine di decadenza, e dalla inosservanza di esso consegue che il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari. La relativa eccezione è proponibile anche in appello, purché prima della chiusura della trattazione orale. La dichiarazione di nomina tardivamente operata non produce i suoi effetti nell’ambito del contratto per persona da nominare, qualunque sia l’atteggiamento dei contraenti, potendo, se mai, essa dar luogo, in quanto ne ricorrano i relativi presupposti, ad una cessione di contratto.
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