14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28394 del 28 novembre 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
In caso di contratto stipulato per sé o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d’ufficio né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall’altro contraente.
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