14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3644 del 20 dicembre 1972
Testo massima n. 1
Il termine per la dichiarazione di nomina della persona contraente [ art. 1402 c.c. ] è da qualificare termine di decadenza, e dalla inosservanza di esso consegue che il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari. La relativa eccezione è proponibile anche in appello, purché prima della chiusura della trattazione orale. La dichiarazione di nomina tardivamente operata non produce i suoi effetti nell’ambito del contratto per persona da nominare, qualunque sia l’atteggiamento dei contraenti, potendo, se mai, essa dar luogo, in quanto ne ricorrano i relativi presupposti, ad una cessione di contratto.
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