Avvocato.it

Art. 1385 — Caparra confirmatoria

Art. 1385 — Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione del contratto [ 1326 ss. ] una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 26206/2017

In tema di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia avvalsa della facoltà di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., e in tal caso, ove abbia ricevuto la caparra, ha diritto di ritenerla definitivamente mentre, ove l’abbia versata, ha diritto di ricevere la restituzione del doppio di essa, con esclusione del diritto al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento che ha giustificato il recesso.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 20957/2017

In tema di contratto preliminare, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione per inadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale – e non quale esercizio del diritto di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia conseguito il versamento della caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni; in tal caso, dunque, essa non può incamerare la caparra, che perde la sua funzione di limitazione forfetaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, ma solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 14014/2017

La risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7762/2013

Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall’art. 1385, secondo comma, cod. civ., è di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell’inadempienza dell’altra parte, laddove l’art. 1373, primo comma, cod. civ., secondo il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall’art. 1385 in favore del contraente non inadempiente

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10953/2012

In tema di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell’art. art. 1385, terzo comma, c.c., la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo questo (consistente nella perdita della somma capitale versata alla controparte, maggiorata degli interessi) “in re ipsa”, mentre la prova richiesta alla parte che abbia scelto il rimedio ordinario della risoluzione riguarda esclusivamente l’eventuale maggior danno subito per effetto dell’inadempimento dell’altra parte. Peraltro, ove nello stesso contratto sia stipulata una clausola penale in aggiunta alla caparra confirmatoria, tale ulteriore danno risulta automaticamente determinato nel “quantum” previsto a titolo di penale, la quale ha la funzione di limitare preventivamente il risarcimento del danno nel caso in cui la parte che non è inadempiente preferisca, anziché recedere dal contratto, domandarne l’esecuzione o la risoluzione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2999/2012

La risoluzione di diritto del contratto per diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di ottenere, secondo il disposto dell’art. 1385 c.c., invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, con la conseguenza che, sebbene spetti al giudice di accertare che l’inadempimento dell’altra parte non sia di scarsa importanza, non è poi onere della parte adempiente provare anche il danno nell'”an” e nel “quantum debeatur”.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 409/2012

Ai fini della legittimità del recesso di cui all’art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall’art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva del medesimo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 21838/2010

La risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale (art. 1457 c.c.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa; in tal caso, però, si può considerare legittimo il recesso solo quando l’inadempimento dell’altra parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del recedente.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 553/2009

In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo – oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all’irrinunciabilità dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto – all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito – in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale – di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4801/2008

Qualora all’atto della stipula di un contratto preliminare di compravendita il promissario acquirente abbia versato al promittente venditore una somma a titolo di caparra confirmatoria ed il contratto preliminare sia stato successivamente dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato, il promissario acquirente ha diritto – in considerazione della retroattività della caducazione del titolo che giustificava detto versamento – alla restituzione della caparra confirmatoria, trattandosi di una prestazione ormai sine causa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 17923/2007

La caparra confirmatoria di cui all’art. 1385 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l’esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell’an e nel quantum (Applicando tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, una volta accertato l’inadempimento di una parte e dichiarata la risoluzione del contratto, aveva ritenuto la parte non inadempiente legittimata a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria senza alcuna prova del danno subito).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11356/2006

La caparra confirmatoria ha natura composita — consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili — e funzione eclettica — in quanto è volta a garantire l’esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione); consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice; indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell’inadempimento della controparte. Va invece escluso che abbia anche funzione probatoria e sanzionatoria, così distinguendosi sia rispetto alla caparra penitenziale, che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, sia dalla clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile, sicché la parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo. La parte non inadempiente può anche non esercitare il recesso, e chiedere la risoluzione del contratto e l’integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (art. 1385, terzo comma, c.c.), e cioè sul presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la suindicata funzione chi limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all’importo convenzionalmente stabilito in contratto, e la parte che allega di aver subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell’integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l’esistenza e l’ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 ss. c.c. Anche dopo aver proposto la domanda di risarcimento, e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, la parte non inadempiente può decidere di esercitare il recesso, in tal caso peraltro implicitamente rinunziando al risarcimento integrale e tornando ad accontentarsi della somma convenzionalmente predeterminata al riguardo. Ne consegue che ben può pertanto il diritto alla caparra essere fatto valere anche nella domanda di risoluzione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5846/2006

La caparra confirmatoria conserva la sua funzione di garanzia sino alla conclusione del procedimento per la liquidazione dei danni derivanti dall’avvenuta risoluzione del contratto cui si riferisce, cosicché la richiesta di restituzione non può trovare giustificazione sino a che non sia definito tale procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la mancata restituzione della caparra a seguito dell’avvenuta risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, ma in pendenza del giudizio sulla domanda di risarcimento del danno subito dal promittente venditore adempiente).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4777/2005

In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, la parte non adempiente, convenuta in giudizio per la restituzione della caparra, può limitarsi per resistere alla domanda ed ottenere la declaratoria di legittimità della ritenzione della caparra, ad eccepire l’inadempimento dell’altra parte, senza necessità di richiedere espressamente di ritenerla o di proporre in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni, in quanto quest’ultima domanda si collega ad una situazione giuridica autonoma ed alternativa rispetto a quella della ritenzione della caparra.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 18850/2004

In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385, c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l’estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9091/2004

Qualora il contraente rinunci al diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata, o a richiederne il doppio, allo scopo di ottenere un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale svincolato dai limiti imposti dal meccanismo della caparra confirmatoria stessa, la somma versata a titolo di caparra diviene un acconto sul prezzo e la parte che assume di aver subito il danno avrà diritto al risarcimento se e nei limiti in cui riesca a provarne l’esistenza e l’ammontare, sottostando alle normali regole probatorie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte di merito avesse rigettato la domanda di risarcimento danni, considerando che il mancato versamento del saldo prezzo aveva consentito al promittente acquirente, imprenditore, di trame un profitto superiore alla differenza tra il prezzo del terreno e il suo valore commerciale al momento della domanda, e che a prova del lucro cessante consistente nella perdita della possibilità di realizzare e vendere, sul terreno oggetto del preliminare di vendita rimasto inadempiuto, appartamenti e box, avrebbe dovuto essere esibita una concessione edilizia della quale non era mai stata dimostrata l’esistenza).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 16221/2002

La parte adempiente di un contratto preliminare di compravendita, che abbia ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso (art. 1385, secondo comma, c.c.) e, in quest’ultimo caso, ha diritto di ritenere definitivamente la caparra confirmatoria, non anche il diritto di ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento che ha giustificato il recesso.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5424/2002

La caparra confirmataria costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale), e, sebbene la prestazione delle caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall’art. 1385, primo comma, c.c. al momento della conclusione del contratto principale, le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possono, tuttavia, differirne la dazione, in tutto o in parte, ad un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 849/2002

Ai sensi dell’art. 1385 c.c., la caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, essendo così legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata, mentre qualora essa parte abbia preferito domandare la risoluzione o l’esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell’
an e nel quantum, conservando la caparra solo la funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 319/2001

La norma di cui al terzo comma dell’art. 1385 c.c., stabilendo che, se la parte non inadempiente preferisce domandare la risoluzione del contratto il risarcimento è regolato dalle norme generali, non ha inteso negare alla parte stessa il diritto di esigere il doppio della caparra versata (nella specie, in sede di stipula di un preliminare), ma le ha conferito la facoltà ulteriore di conseguire un più cospicuo risarcimento qualora il danno superi quello preventivamente determinato in sede di pattuizione di una caparra confirmatoria. Ne consegue che il promissario acquirente di un contratto preliminare di vendita, dopo avere inutilmente formulato, nei confronti del promittente venditore, diffida ad adempiere, ed aver instaurato il conseguente giudizio per l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ben può, ove non abbia contestualmente avanzato richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., instare per il semplice conseguimento del doppio della caparra versata, secondo la previsione dell’art. 1385 c.c., e sul presupposto della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 stesso codice.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8488/2000

Nel contratto preliminare unilaterale la dazione di una somma da parte del contraente non ancora obbligato, ancorché qualificata come dazione a titolo di caparra confirmatoria, assolve solo la funzione di versamento di un acconto nel prezzo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 186/1999

In tema di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l’esecuzione (o la risoluzione) del contratto ed il risarcimento dei danni può, in sostituzione di tali, originarie pretese, legittimamente invocare (senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei nova in sede di gravame) la facoltà di cui all’art. 1385, comma secondo, c.c., poiché tale modificazione delle istanze originarie costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento, ed un’istanza di ampiezza più ridotta rispetto all’azione di risoluzione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8630/1998

In tema di caparra confirmatoria, il principio di cui al secondo comma dell’art. 1385 c.c. (in forza del quale la parte non inadempiente ha facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigendone il doppio rispetto a quella versata) non è applicabile tutte le volte in cui la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, perdendo, in tal caso, la caparra la sua funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno, così che la sua restituzione è, in tal caso, ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della sua corresponsione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7182/1997

Con riferimento ad un contratto cui acceda la consegna di una caparra confirmatoria, il contraente non inadempiente che abbia intimato diffida ad adempiere alla controparte, dichiarando espressamente che, allo spirare del termine fissato, il contratto si avrà per risoluto di diritto, ben può rinunciare, successivamente, anche mercè comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo, come nel caso in cui espressamente conceda un nuovo, ulteriore termine per l’adempimento, con la conseguenza che, nelle more di quest’ultimo, dovrà ritenersi legittimamente esercitato, da parte del medesimo, il diritto di recesso di cui all’art. 1385 (il cui unico presupposto è ravvisabile nell’inadempimento della controparte) non essendo, nella specie, predicabile una ormai avvenuta risoluzione contrattuale (concettualmente ostativa all’esercizio del diritto di recesso).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5644/1995

La congruità dell’ammontare della caparra confirmatoria, a differenza di quanto stabilito dall’art. 1384 c.c. per la clausola penale, non è sindacabile da parte del giudice.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3823/1995

Il versamento al mediatore di un «acconto sul prezzo» da parte di colui che sottoscriva una proposta di acquisto del bene non può avere, quali che siano state le espressioni usate dalle parti per definirne la funzione, la natura giuridica e gli effetti di una caparra confirmatoria perché questa può inserirsi solo in un contratto con prestazioni corrispettive dal quale sorgono obbligazioni per entrambi le parti dato che altrimenti il versamento della caparra non sarebbe in grado di svolgere la sua peculiare funzione di coazione indiretta all’adempimento sia per il soggetto che dà che per quello che riceve.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12860/1993

Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall’art. 1385, secondo comma, c.c., è di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell’inadempienza dell’altra parte, laddove l’art. 1373, primo comma, c.c., secondo il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall’art. 1385 in favore del contraente non inadempiente.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11267/1993

Nell’ipotesi di pattuizione di caparra confirmatoria, la richiesta di restituzione della caparra non può trovare giustificazione nel fatto che la parte non inadempiente abbia richiesto ai sensi dell’art. 1385 comma terzo c.c. la risoluzione del contratto secondo le regole generali, posto che la funzione di garanzia della caparra è in tal caso mantenuta sino alla conclusione del procedimento di liquidazione dei danni, con conseguente compensazione con il credito risarcitorio, oppure con restituzione della caparra per mancata prova dei danni.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2032/1993

Il diritto della parte non inadempiente di trattenere la caparra (o di pretendere dall’altra parte il pagamento del doppio della caparra versata) presuppone solo l’accertamento dell’inadempimento definitivo della prestazione dell’altra parte e, per un verso, non può dipendere, quindi, dal mero ritardo, che non impedisce l’adempimento tardivo fino a quando persista l’interesse del creditore alla prestazione o il creditore non abbia chiesto la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.), e, per altro verso, è indipendente dai presupposti della risoluzione, che sono, invece, necessari, ai sensi dell’art. 1385 comma terzo c.c., nel caso di domanda di pagamento degli ulteriori danni.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9158/1991

Anche quando l’indagine del giudice sia rivolta ad accertare quale dei due contraenti sia inadempiente, al fine di stabilire a quale di essi spetti il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, tenendo conto dei precetti generali sull’imputabilità e l’importanza dell’inadempimento, nonché, per quanto riguarda le singole pattuizioni, stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l’interesse dell’altro al mantenimento del contratto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6506/1990

La caparra ha normalmente carattere confirmatorio e tale natura deve, quindi, essere ad essa riconosciuta, qualora non risulti che le parti si siano convenzionalmente riservate il diritto di recesso, attraverso la sua stipulazione, non rilevando in senso contrario la mera definizione di penitenziale adottata dai contraenti, giacché si richiede per la configurabilità della caparra di cui all’art. 1386 c.c. la esplicita conclusione del patto di recesso verso il pagamento di un corrispettivo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2557/1989

Il contraente non inadempiente che, dopo avere intimato diffida ad adempiere con dichiarazione che, decorso il termine fissato, il contratto si intenderà senz’altro risolto (art. 1454 c.c.), sia convenuto in giudizio dall’altro contraente il quale chieda la risoluzione del contratto per suo inadempimento e la sua condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta, non può — quando il termine da lui concesso con la diffida sia decorso — chiedere che sia dichiarato, in via riconvenzionale, il suo diritto di recesso dal contratto con il diritto di ritenere la caparra ricevuta, poiché la sentenza che, nel pronunciare sulle contestazioni circa i presupposti e le condizioni di efficacia dell’atto di diffida le rigetta, accerta l’avvenuto verificarsi della risoluzione di diritto del contratto al momento della scadenza del termine concesso, sicché la dichiarazione di recesso trova il contratto già risolto. Consegue che la parte la quale non abbia potuto operare la ritenzione della caparra a titolo di risarcimento del danno deve chiedere il risarcimento stesso in base alle norme generali.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6577/1988

La caparra penitenziale, che si ha quando alla stipulazione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili, a differenza della caparra confirmatoria funziona non già come un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volontà unilaterale. L’accertare se le parti abbiano voluto dare alla caparra carattere confirmatorio – che va presunto nel silenzio delle parti o quando la formula negoziale sia equivoca – ovvero penitenziale compete al giudice del merito, ed il suo apprezzamento al riguardo è incensurabile in sede di legittimità, ove sia sonetto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2435/1988

Il recesso previsto dal secondo comma dell’art. 1385 c.c. configura uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria – quale determinazione convenzionale del danno risarcibile – e postula necessariamente l’inadempimento dell’altro contraente, di cui quello non inadempiente può avvalersi in luogo dell’azione di adempimento o di quella generale di risoluzione previste dall’art. 1453, primo comma, c.c. Ne consegue che, in mancanza di contestazioni del contraente asserito inadempiente circa la sussistenza o l’importanza dell’inadempimento, l’esercizio del recesso comporta l’effetto risolutivo indipendentemente dall’adesione del contraente inadempiente.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2399/1988

La mera indicazione, in un contratto, della dazione di una somma a titolo di caparra, anche se espressamente definita penitenziale, non è di per sé sola sufficiente ad attribuirle natura penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c., ma occorre che risulti la stipulazione di una pattuizione di recesso, alla quale la dazione stessa sia collegata come corrispettivo di tale facoltà, atteso che l’art. 1386 cit. costituisce norma speciale rispetto al disposto dell’art. 1385, che invece attribuisce in generale alla caparra la funzione di quantificazione del danno in favore del contraente non inadempiente il quale, in caso di inadempimento della controparte, preferisca recedere dal contratto anziché chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3014/1985

L’anticipato versamento di una somma di danaro o di una quantità di altre cose fungibili può costituire una caparra confirmatoria ove, nell’intenzione delle parti, dette cose siano date per conseguire gli scopi pratici di cui all’art. 1385 c.c., con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto; ne consegue che per il positivo riscontro della predetta qualificazione il giudice del merito è tenuto ad indagare in ordine all’effettiva intenzione delle parti, attraverso l’esame del complessivo regolamento contrattuale dalle stesse voluto, non essendo sufficiente il mero elemento formale della denominazione come «caparra» da quelle adoperata in riferimento al versamento stesso.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4241/1983

Nell’ipotesi di rilascio di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente chieda ed ottenga la pronuncia di risoluzione del contratto, con condanna dell’altra parte al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, la caparra confirmatoria non perde la sua funzione di garanzia per la concreta realizzazione dell’indennizzo che verrà eventualmente liquidato, con conseguente diritto del creditore a trattenere la caparra stessa sino alla conclusione del giudizio sulla liquidazione dei danni.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3931/1983

Il versamento di una somma a titolo di caparra da parte di uno dei contraenti, pur se si presenta astrattamente più congeniale ad un contratto preliminare, non è necessariamente incompatibile con la natura definitiva del contratto, atteso che la caparra confirmatoria, se presuppone la non contemporaneità tra conclusione e completa esecuzione del contratto, non comporta, nel contratto medesimo, un difetto di attitudine a produrre immediatamente un risultato giuridico definitivo, tale da realizzare, pur non esaurendolo, l’assetto di interessi propostosi dai contraenti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3602/1983

L’art. 1385, secondo comma, c.c. — il quale riconosce alla parte non inadempiente la facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra (confirmatoria) o esigendo il doppio di essa — disciplina il caso in cui tale parte si avvale della funzione tipica della caparra ed intende, con il recesso, determinare l’estinzione di tutti gli effetti giuridici sia del contratto, sia dell’inadempimento di esso, sicché non è applicabile quando la parte suindicata, avvalendosi del normale rimedio della risoluzione, intende realizzare gli effetti propri dell’inadempimento contrattuale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1385 citato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3027/1982

La caparra confirmatoria e la caparra penitenziale si differenziano tra loro, in quanto: la prima costituisce una forma di liquidazione convenzionale del danno, pattuita dai contraenti anteriormente all’eventuale inadempimento, che lascia peraltro libera la parte non inadempiente di pretendere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni, secondo i principi generali (anziché ritenere la caparra ricevuta o pretendere il doppio di quella data); la seconda costituisce invece il corrispettivo del diritto di recesso, convenzionalmente stabilito, nell’ipotesi in cui le parti abbiano inteso riservarsi il diritto di recedere dal contratto, con conseguente possibilità di sciogliere il contratto stesso per effetto della dichiarazione unilaterale recettizia del recedente ed il solo obbligo del medesimo di soggiacere alla perdita della caparra data o di restituire il doppio di quella ricevuta, senza che l’altra parte possa pretendere altro. Ne consegue che la caparra ha normalmente carattere confirmatorio, salvo che non risulti dall’accertamento dalla volontà contrattuale, affidato alla valutazione insindacabile del giudice di merito, chele parti abbiano voluto riservarsi convenzionalmente, mediante essa, il diritto di recedere dal contratto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1143/1982

Nell’ipotesi di rilascio di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente — anziché recedere dal contratto, ritenendo la caparra o esigendo il doppio di essa, a norma dal secondo comma dell’art. 1385 c.c. — preferisca domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali, con la conseguenza (oltre la possibilità di una condanna generica al risarcimento) che, se agisce colui che ricevette la caparra, questa perde la propria funzione di risarcimento, anticipatamente e convenzionalmente determinato, del danno derivato dall’inadempimento e conserva la sua funzione di garanzia per la concreta realizzazione dei danni che saranno eventualmente liquidati, funzione che si esplica mediante un diritto di ritenzione (in senso lato) della caparra stessa fino alla liquidazione dei danni in favore della parte adempiente che l’ha ricevuta.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6217/1981

Anche in caso di risoluzione del contratto, il diritto del contraente non inadempiente di trattenere la caparra confirmatoria fino alla liquidazione dei danni pretesi, comporta pur sempre a carico di detta parte l’onere di provare i danni medesimi, secondo i principi generali. Con la conseguenza che, in difetto di una tale prova, la funzione di garanzia della caparra si esaurisce, ed ancorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per colpa dell’altro contraente la caparra stessa deve essere restituita.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5023/1978

Il cosiddetto «recesso» del contraente non inadempiente previsto nell’art. 1385 c.c., in tema di caparra confirmatoria, è uno strumento di risoluzione del contratto affidato alla manifestazione di volontà di quella parte e trova condizione di legittimità solo nell’importanza concreta dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c., senza alcuna astratta limitazione correlata alla natura dell’effetto tipico del contratto a cui si riferisce. La sua efficacia retroattiva (fra le parti) si giustifica in base al principio stabilito dall’art. 1458 c.c., che non distingue fra contratti con effetti reali immediati e contratti con effetti obbligatori strumentali per la produzione degli effetti reali.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4023/1978

La causa giuridica di garanzia, propria della caparra confirmatoria, sussiste ogniqualvolta il contratto generi un’obbligazione il cui inadempimento possa essere, secondo i comuni principi o in base alla volontà delle parti, tale da alterare la natura e la finalità del rapporto complessivo in modo così radicale da generare nel contraente leso un diritto potestativo alla risoluzione del rapporto medesimo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2870/1978

Il patto contrattuale che prevede la caparra (nella specie, confirmatoria) ha natura reale, e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3833/1977

Nel dubbio se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, si deve ritenere che il versamento è avvenuto a titolo di acconto sul prezzo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1729/1977

La caparra confirmatoria, pur trovando applicazione nei contratti con prestazioni corrispettive, è inapplicabile nel caso in cui questi non vincolano entrambi i contraenti, come si verifica nell’ipotesi dell’opzione fino a quando non sorge un rapporto obbligatorio anche per il destinatario della proposta irrevocabile, perché, altrimenti, il versamento della caparra non sarebbe in grado di svolgere la sua peculiare funzione di coazione indiretta all’adempimento sia per il soggetto che la dà che per quello che la riceve. Pertanto, nel caso dell’opzione, la dazione di una somma di danaro dal promittente al promissario, prima dell’accettazione di quest’ultimo, funziona da acconto anche se è denominata dalle parti come caparra confirmatoria, mentre esplica la funzione propria di questa ultima solo se interviene successivamente alla detta accettazione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2380/1975

Deve respingersi qualsiasi analogia tra la caparra confirmatoria e la clausola risolutiva espressa, per la differenza che esiste tra la struttura e gli effetti dei due istituti (artt. 1385 e 1456 c.c.). La caparra confirmatoria, infatti, oltre a costituire prova della conclusione del contratto e ad integrare un’anticipata parziale esecuzione della prestazione convenuta, ha natura di sanzione contrattuale, che rafforza il vincolo con una coazione indiretta sul debitore, ed ha anche contenuto risarcitorio anticipato, in quanto dà luogo ad un incremento patrimoniale a favore del contraente adempiente e a carico dell’inadempiente, che tiene luogo del risarcimento del danno conseguente all’inadempimento. La clausola risolutiva espressa, invece, conferisce alla parte il diritto (potestativo) di determinare la risoluzione automatica del contratto per l’inadempimento di una determinata obbligazione, inadempimento la cui importanza ai fini della risoluzione di diritto è stata preventivamente valutata secondo la libera determinazione dei contraenti, sì che il giudice non deve procedere a vagliare l’entità dell’inadempienza stessa, ma solo a stabilire l’imputabilità del comportamento relativo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2019/1972

L’esercizio della facoltà di recesso prevista dall’art. 1385 c.c., per il caso di versamento della caparra, non è subordinato né all’esistenza di un termine essenziale, né all’intimazione di una diffida ad adempiere.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2801/1971

La clausola di caparra confirmatoria accede alle clausole contrattuali che essa tende a rafforzare con una coazione indiretta sul debitore; inserita in un contratto preliminare, la clausola, con la correlativa dazione della somma di denaro al promesso venditore, rafforza l’obbligazione del promesso acquirente. Quando il contratto preliminare di vendita sia stato concluso da rappresentante senza poteri di colui che promette di acquistare e la caparra sia stata versata dal falso procuratore, anche la clausola di caparra segue la disciplina complessiva del contratto ex art. 1398 c.c. e pertanto non produce effetti se la ratifica sia stata rifiutata, proprio per il carattere accessorio della clausola di caparra, che è priva di causa se l’obbligazione da rafforzare non prende vita.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze