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Art. 1386 — Caparra penitenziale

Art. 1386 — Caparra penitenziale

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2399/1988

In caso di caparra (penitenziale) con pattuizione del diritto di recesso, la parte in cui favore tale diritto stipulato, se inadempiente, può paralizzare la domanda di adempimento proposta nei suoi confronti esercitando tale diritto in via di azione o di eccezione riconvenzionale, ma non può paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento che, se accolta, per l’effetto retroattivo della pronuncia al momento della sua proposizione, rende priva di efficacia la dichiarazione di recesso che sia stata comunicata in un momento successivo.

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Cass. civ. n. 5777/1983

Poiché la caparra penitenziale ha soltanto natura convenzionale, la facoltà di liberarsi degli obblighi assunti con il pagamento del doppio di quanto corrisposto è consentita soltanto nei casi in cui le parti abbiano espressamente previsto la caparra, quale corrispettivo del diritto di recedere, in maniera certa nella pattuizione, senza che la stessa possa esser tratta sulla base di una generica indicazione.

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Cass. civ. n. 1980/1970

Nel caso che le parti contraenti abbiano concordato il diritto di recesso, mediante la corresponsione della caparra o del doppio di questa (caparra penitenziale), il contratto si risolve per semplice volontà di una delle parti, senza che occorra accertare la inadempienza. In tale ipotesi per l’acquisizione della caparra o per il sorgere dell’obbligo del pagamento del doppio di essa non è necessario l’esperimento dell’azione di risoluzione.

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