10 Gen Art. 1355 — Condizione meramente potestativa
È nulla [ 1418 ] l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore [ 645 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11774/2007
La condizione è «meramente potestativa» quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre si qualifica «potestativa» quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso.
Cass. civ. n. 17859/2003
Poiché le parti possono, nell’ambito dell’autonomia privata, prevedere l’adempimento o l’inadempimento di una di esse quale evento condizionante l’efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configura una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento — adempiente o meno — della parte l’effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l’efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell’evento dedotto in condizione ma anche perché tale clausola, in quanto attribuisce il diritto di recesso unilaterale dal contratto — il cui esercizio è ramoso a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte — non subordina l’efficacia del contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima. Ne consegue che l’avveramento della condizione di fatto non costituisce atto illecito e non è perciò fonte di obbligazione risarcitoria.
Cass. civ. n. 8390/2000
La condizione meramente potestativa e la conseguente sanzione di nullità di cui all’art. 1355 c.c. non sussistono quando l’impegno che la parte si assume, non è rimesso al suo mero arbitrio ma è collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche il proprio interesse, mentre la condizione potestativa invalidante il negozio è quella che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato, cosa da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo con la conseguenza che essa deve escludersi quando l’evento dedotto dipenda anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione sia rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato.
Cass. civ. n. 5631/1985
Nell’ambito delle condizioni meramente potestative, l’art. 1355 c.c. commina la nullità soltanto per le condizioni sospensive e non anche per le condizioni risolutive, delle quali pertanto va riconosciuta la validità anche se meramente potestative.
Cass. civ. n. 2504/1974
La differenza fra il recesso dal contratto e la condizione potestativa risolutiva, la cui validità si desume dall’art. 1355 c.c., consiste nell’effetto retroattivo di quest’ultima rispetto a quello del recesso. Deve pertanto ravvisarsi la ipotesi della condizione risolutiva potestativa solo se risulti che la caducazione della efficacia di un contratto sia stata accettata, al momento della pattuizione, da entrambe le parti con efficacia ex tunc.
Cass. civ. n. 624/1974
La norma dell’art. 1355 c.c. limita la nullità del negozio alla sola ipotesi della condizione sospensiva meramente potestativa a parte debitoris, il cui avveramento è rimesso alla volontà di uno dei soggetti, e cioè ad un suo atto puramente arbitrario, tale da implicare l’effettiva negazione del vincolo. Nel caso, invece, della condizione potestativa semplice, la volontà dei contraenti è determinata da elementi estrinseci, onde, pur se la loro valutazione è sempre riservata all’interessato, vien meno ogni carattere di arbitrio e conseguentemente essa, operando secondo il meccanismo descritto dagli artt. 1356 e ss. c.c., non influisce in alcun modo sulla validità del negozio.
Cass. civ. n. 170/1972
Per aversi condizione meramente potestativa è necessario che l’efficacia del negozio sia rimessa al mero arbitrio di una delle parti, indipendentemente da ogni fattore obiettivo o subiettivo capace di orientare la scelta in un determinato senso. Tale situazione, che si risolve praticamente nella effettiva negazione di ogni vincolo, non ricorre quando, a carico di colui che abbia impedito l’effetto finale del negozio (e che si pretenda titolare della potestà di disporre di detto effetto) sia previsto il pagamento di una penale avente funzione di liquidazione forfettaria del danno.
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