Cass. civ. n. 11774 del 21 maggio 2007
Testo massima n. 1
La condizione è «meramente potestativa» quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre si qualifica «potestativa» quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all'esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso.
Testo massima n. 2
La disciplina di cui all'art. 1183 c.c. è da ritenersi applicabile anche nell'ipotesi di apposizione del termine cosiddetto <em>cum voluerit</em> la cui determinazione è demandata alla volontà di una delle parti, e la distinzione tra detto termine e la condizione meramente potestativa costituisce questione che attiene all'interpretazione della volontà delle parti, in quanto il citato art. 1183 c.c. consente espressamente, senza differenziare tra volontà e mera volontà, che la fissazione del termine sia demandata ad un'autonoma statuizione di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio.
Testo massima n. 3
Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma secondo, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero «non rilevabili d'ufficio» e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni «in senso lato» o «improprie». (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ravvisato una mera argomentazione difensiva volta a contrastare la formulata eccezione di prescrizione nell'allegazione addotta in appello circa l'individuazione della diversa data di decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella indicata in primo grado).