14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11774 del 21 maggio 2007
Testo massima n. 1
La condizione è «meramente potestativa» quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre si qualifica «potestativa» quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso.
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Testo massima n. 2
La disciplina di cui all’art. 1183 c.c. è da ritenersi applicabile anche nell’ipotesi di apposizione del termine cosiddetto cum voluerit la cui determinazione è demandata alla volontà di una delle parti, e la distinzione tra detto termine e la condizione meramente potestativa costituisce questione che attiene all’interpretazione della volontà delle parti, in quanto il citato art. 1183 c.c. consente espressamente, senza differenziare tra volontà e mera volontà, che la fissazione del termine sia demandata ad un’autonoma statuizione di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio.
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