10 Gen Art. 1354 — Condizioni illecite o impossibili
È nullo [ 1418 ] il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, [ 1367 ] le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1453/1995
Qualora l’evento al cui verificarsi le parti hanno subordinato l’attualità degli obblighi da esse contrattualmente assunti risulti oggettivamente indeterminato o indeterminabile, il contratto è nullo ai sensi dell’art. 1354 comma secondo c.c., poiché tale indeterminabilità, costituendo un originario ed insuperabile ostacolo all’accertamento del verificarsi dell’evento condizionante, si risolve in una situazione di irrealizzabilità del medesimo coeva al negozio cui la condizione sia stata apposta. Pertanto il patto con il quale, in un contratto preliminare di compravendita, le parti hanno subordinato l’attualità dell’obbligo di vendere e, rispettivamente, di acquistare un terreno destinato alla edificazione di un unico immobile, al rilascio della concessione edilizia, precisando che si tratta di concessione ai sensi dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va considerato nullo perché sottoposto a condizione sospensiva impossibile, dato che la specifica ed esclusiva attinenza della norma richiamata dalle parti alla disciplina dell’attività urbanistico-edilizia in materia di lottizzazione, senza collegamenti di sorta con l’istituto della concessione edilizia, e la circostanza che il fondo promesso in vendita non potrebbe comunque formare oggetto di lottizzazione, essendo destinato alla edificazione di un unico fabbricato, rendono oggettivamente impossibile determinare con la precisione necessaria l’evento dedotto in condizione.
Cass. civ. n. 7007/1993
Nella cessione di un contratto a titolo oneroso la condizione risolutiva, cui sia assoggettata l’obbligazione del cessionario relativa al pagamento del prezzo, costituendo tale obbligazione elemento costitutivo del contratto, è inconciliabile con la causa di detto negozio, con la conseguenza che va ritenuta impossibile ai sensi dell’art. 1354 c.c. e, quindi, come non apposta.
Cass. civ. n. 63/1993
La disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 1354 c.c., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un contratto, si riferisce all’ipotesi dell’impossibilità originaria, coeva, cioè, al negozio cui la condizione afferisce, e non all’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta alla stipulazione.
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