14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7007 del 24 giugno 1993
Posted at 16:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nella cessione di un contratto a titolo oneroso la condizione risolutiva, cui sia assoggettata l’obbligazione del cessionario relativa al pagamento del prezzo, costituendo tale obbligazione elemento costitutivo del contratto, è inconciliabile con la causa di detto negozio, con la conseguenza che va ritenuta impossibile ai sensi dell’art. 1354 c.c. e, quindi, come non apposta.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]