14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 624 del 8 marzo 1974
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 1355 c.c. limita la nullità del negozio alla sola ipotesi della condizione sospensiva meramente potestativa a parte debitoris, il cui avveramento è rimesso alla volontà di uno dei soggetti, e cioè ad un suo atto puramente arbitrario, tale da implicare l’effettiva negazione del vincolo. Nel caso, invece, della condizione potestativa semplice, la volontà dei contraenti è determinata da elementi estrinseci, onde, pur se la loro valutazione è sempre riservata all’interessato, vien meno ogni carattere di arbitrio e conseguentemente essa, operando secondo il meccanismo descritto dagli artt. 1356 e ss. c.c., non influisce in alcun modo sulla validità del negozio.
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