Art. 1342 – Codice civile – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18878/2024

L'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario, come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., e non risultando sufficiente all'uopo l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente.

Cass. civ. n. 5936/2024

In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà.

Cass. civ. n. 4126/2024

Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo").

Cass. civ. n. 4531/2023

In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.

Cass. civ. n. 27749/2020

La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Cass. civ. n. 24468/2020

Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una delle parti, al fine di stabilire se una clausola ad essi aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che la stessa debba trovare comunque richiamo in una delle predette condizioni occorrendo, invece, accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quanto predisposto o adempia ad una funzione integratrice o specificatrice (Conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4643 del 27 aprile 1995, Rv. 492025-01).

Cass. civ. n. 7403/2016

In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.

Cass. civ. n. 26333/2011

Allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti.

Cass. civ. n. 4436/2007

Ai sensi dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., come modificato dall'art. 18 del decreto legge 6 febbraio n. 18, convertito dalla legge 7 aprile 2003 n. 63, nei giudizi relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., che siano stati instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad euro 1100.

Cass. civ. n. 8970/2000

In tema di contratti conclusi mediante utilizzazione di moduli o formulari predisposti da una delle parti, l'inserimento in essi di una clausola non comporta automaticamente la essenzialità della stessa, con la conseguente estensione della sua eventuale nullità all'intero contratto, essendo, invece, necessaria al riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quali obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se adeguatamente e razionalmente motivato (fattispecie in tema di concessione di credito su pegno, in cui era stata apposta sul modulo predisposto dall'istituto di credito una clausola omnibus, a garanzia, oltre che di un credito sufficientemente individuato, anche di ogni altro credito che fosse eventualmente insorto a favore della banca verso il cliente, anche se non liquido ed esigibile, ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale).

Cass. civ. n. 3669/1999

La predisposizione dell'intero testo contrattuale con clausole uniformi per una pluralità considerevole di rapporti ad opera della parte dominante integra gli estremi della fattispecie disciplinata dall'art. 1342 c.c. dal quale si richiede, per rinvio recettizio al secondo comma dell'art. 1341 c.c., la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.

Cass. civ. n. 4889/1998

L'inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l'onere (a carico dell'assicurato) del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza (convenzionale) — clausola che è valida ove contempli un termine più lungo di quello (di tre giorni) stabilito dalla legge e sanzionato solo con la possibile riduzione dell'indennizzo, bilanciando così in favore dello stesso assicurato l'introduzione del termine decadenziale, in modo da non dover essere ricondotta al disposto dell'art. 1932, comma primo, c.c. — deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1342, comma secondo, c.c., salvo che sia il risultato di trattative specifiche o che sia trascritta da un contratto collettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che — ritenendo invece inapplicabile l'art. 1342 c.c. — aveva accolto l'eccezione di decadenza proposta dal fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali in riferimento alla richiesta di indennizzo di un dirigente inoltrata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13 del regolamento del fondo stesso).

Cass. civ. n. 2372/1993

Con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nell'ipotesi, polizza di assicurazione), la disposizione dell'art. 1342, primo comma, c.c. si applica esclusivamente ove sussista un contrasto tra le clausole aggiunte e quelle predisposte a stampa, per sancire la prevalenza delle prime, le quali, a tal fine, vanno interpretate in relazione al testo integrale del contratto, secondo i generali criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (In forza di tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, secondo cui l'aggiunta dattiloscritta di un dato rischio, individuando una delle garanzie accessorie deducibili in contratto, non era incompatibile con la dizione a stampa, che contemplava l'esigenza d'indicare dette garanzie, rappresentando, anzi, la specificazione della dizione medesima).

Cass. civ. n. 2863/1990

Nei contratti per adesione, il contrasto tra una clausola aggiunta e un'altra clausola contenuta nel modulo o formulario va risolto, in applicazione della norma specifica contenuta nell'art. 1342 c.c., nel senso della prevalenza della clausola aggiunta, non dovendosi fare invece ricorso ai criteri ermeneutici generali in tema di coordinamento ed integrazione fra le varie disposizioni contrattuali.

Cass. civ. n. 269/1986

Con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nella specie, polizza di assicurazione), ed al fine di stabilire se una clausola ad esso aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che quest'ultima sia stata o non sia stata cancellata, occorrendo accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione (art. 1363 c.c.), per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quello predisposto od adempia alla funzione di integrarlo e specificarlo.

Cass. civ. n. 4582/1985

Con riguardo ad un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, la correzione dell'intestazione che qualifica il tipo del contratto (nella specie, mediante cancellazione della frase «contratto di locazione o di affitto» e la sua sostituzione con quella «contratto di raccolta di foraggio ad uso pascolo»), comporta l'esclusione dalla convenzione anche delle clausole che, ancorché non cancellate né sostituite, abbiano riferimento al tipo originariamente determinato del contratto e siano incompatibili con quella diversa qualificazione, che assume così prevalenza ai sensi dell'art. 1342 c.c.

Cass. civ. n. 6760/1981

In tema di contratti cosiddetti per adesione, la incompatibilità fra le cause aggiunte al modulo o formulario, rispetto a quelle preesistenti in quest'ultimo, in relazione alla quale l'art. 1342 primo comma c.c. prevede la prevalenza delle prime sulle seconde, ricorre quando le une e le altre siano insuscettibili di applicazione contemporanea. Pertanto, con riguardo a contratto di assicurazione della responsabilità civile, la suddetta incompatibilità, fra una clausola aggiunta ed una preesistente, non può essere ravvisata per il solo fatto che entrambe investano la delimitazione dell'oggetto del contratto, cioè del rischio assicurato, atteso che, ove tale delimitazione venga effettuata, rispettivamente, in base ad elementi di natura diversa, quali il tipo di attività dell'assicurato ed il tipo del bene altrui inciso da questa attività, le clausole stesse, completandosi a vicenda nell'indicata delimitazione del rischio, sono suscettibili di simultanea operatività.

Cass. civ. n. 5131/1981

Una clausola inserita a penna da una parte in un modello già predisposto a stampa, arricchendo il contratto di un contenuto dallo stesso non previsto, deve intendersi predisposta a norma dell'art. 1342 c.c. a danno dell'altra parte la quale, per renderla efficace, qualora sia di natura vessatoria, deve approvarla specificamente per iscritto a termini dell'art. 1341, potendo in difetto, farne valere l'inefficacia, a prescindere dalla possibilità di giovarsi altresì della querela di falso ove l'inserimento della clausola integri gli estremi della falsificazione del contratto.