14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4582 del 3 settembre 1985
Testo massima n. 1
Con riguardo ad un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, la correzione dell’intestazione che qualifica il tipo del contratto [ nella specie, mediante cancellazione della frase «contratto di locazione o di affitto» e la sua sostituzione con quella «contratto di raccolta di foraggio ad uso pascolo» ], comporta l’esclusione dalla convenzione anche delle clausole che, ancorché non cancellate né sostituite, abbiano riferimento al tipo originariamente determinato del contratto e siano incompatibili con quella diversa qualificazione, che assume così prevalenza ai sensi dell’art. 1342 c.c.
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