10 Gen Art. 1370 — Interpretazione contro l’autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 866/2008
Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo. (Nella specie, con riguardo ad un contratto di assicurazione dai rischi di infortunio e malattia, il quale escludeva la copertura per cure dentarie, protesi dentarie e paradentopatie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui era stato negato l’indennizzo per un intervento di chirurgia implantare, resosi necessario in conseguenza di un trauma contusivo all’apparato dentario riportato dal ricorrente a seguito di una caduta, per inadeguatezza dell’indagine sulla volontà dei contraenti secondo le regole fissate dagli artt. 1362 e segg. c.c. e in particolare del criterio di cui al cit. art. 1370 c.c., ritenendo, peraltro, la S.C. pure insufficiente la disamina, operata dai giudici di merito, delle clausole contrattuali in base alla quale non era stato tenuto conto della ratio della detta esclusione e della possibilità di considerare o meno operante la stessa indipendentemente dalla causa che aveva reso necessarie le cure e protesi dentarie).
Cass. civ. n. 6656/2004
In tema di interpretazione dei contratti, ma anche degli atti negoziali unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), il criterio della interpretazione «contra stipulatorem» rientra fra gli strumenti sussidiari di interpretazione della volontà negoziale, a cui è possibile fare ricorso solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362 —1365 c.c. e il giudice fornisca compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità e insufficienza del dato letterale. (Fattispecie in tema di interpretazione di clausole di un bando di concorso interno).
Cass. civ. n. 8411/2003
In tema di interpretazione del contratto, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole, può farsi ricorso al criterio dettato dall’art. 1370 c.c. secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l’autore di essa, ma a tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l’intero testo del contratto al quale l’altra parte abbia prestato adesione, ma anche che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari, al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti.
Cass. civ. n. 3392/2001
Il principio della interpretazione delle clausole contrattuali contro l’autore delle stesse, sancito dall’art. 1370 c.c., non vale nell’ipotesi di contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti.
Cass. civ. n. 42/1977
Il criterio interpretativo previsto dall’art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro, ha carattere sussidiario, e pertanto non è consentito ricorrervi tutte le volte in cui non sorga alcun dubbio o perplessità sul significato della clausola medesima.
Cass. civ. n. 3625/1969
La norma dell’art. 1370 non trova applicazione allorché la clausola da interpretare rappresenti il frutto di una trattativa svoltasi tra le parti.
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