Cass. civ. n. 3669 del 14 aprile 1999
Testo massima n. 1
Alle firme apposte — senza alcuna puntualizzazione al riguardo — dalle parti su ciascuno dei fogli separati dei quali sia composto un unico documento recante un contratto non può attribuirsi il significato e l'effetto di un'approvazione specifica delle singole clausole negoziali riportate sul foglio stesso, quale richiesta ai fini del secondo comma dell'art. 1341 c.c., atteso che da una parte tale firma ha solo il significato di attestare l'appartenenza del foglio e delle pattuizioni in esse riportate al complesso del documento e quindi dell'atto in esso contenuto e che d'altra parte mancano il richiamo individuante le singole clausole vessatorie e l'espressa dichiarazione di specifica approvazione delle stesse.
Testo massima n. 2
La predisposizione dell'intero testo contrattuale con clausole uniformi per una pluralità considerevole di rapporti ad opera della parte dominante integra gli estremi della fattispecie disciplinata dall'art. 1342 c.c. dal quale si richiede, per rinvio recettizio al secondo comma dell'art. 1341 c.c., la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.