10 Gen Art. 1253 — Effetti della confusione
Posted at 20:24h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo I – Delle obbligazioni in generale > Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell’adempimento > Sezione IV – Della confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue [ 1014 n. 2, 1072, 1303 ], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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