Art. 1254 – Codice civile – Confusione rispetto ai terzi

La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [978 ss.] o di pegno [2800] sul credito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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