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Art. 1233 — Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

Art. 1233 — Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi [ 2745 ], il pegno [ 2784 ] e le ipoteche [ 2808 ] del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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