10 Gen Art. 1233 — Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Posted at 20:41h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo I – Delle obbligazioni in generale > Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell’adempimento > Sezione I – Della novazione
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi [ 2745 ], il pegno [ 2784 ] e le ipoteche [ 2808 ] del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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