Art. 1234 – Codice civile – Inefficacia della novazione
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo I - Delle obbligazioni in generale > Capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimento > Sezione I - Della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.