10 Gen Art. 1211 — Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Posted at 20:31h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo I – Delle obbligazioni in generale > Capo II – Dell’adempimento delle obbligazioni > Sezione III – Della mora del creditore
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia [ 1207 2 ] sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale [ 1209 ] o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [ 2796; 529 ss. c.p.c. ] e a depositarne il prezzo [ 2797 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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