10 Gen Art. 1209 — Offerta reale e offerta per intimazione
Se l’obbligazione ha per oggetto danaro [ 1277 ss. ], titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale [ 73, 74 disp. att. ].
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [ 1182, 1510 ], l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle [ 1210, 1211 ], fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione [ 1214, 1216, 1217; 73, 75 disp. att. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 21908/2008
È valida ed efficace l’offerta per intimazione nella quale non siano indicate al creditore la data e l’ora per il ritiro della merce a lui dovuta, quando l’intimante lasci al creditore stesso la facoltà di scelta del momento per il ritiro. L’offerta per intimazione prevista dall’art. 1209, comma secondo, c.c., è un atto la cui formazione spetta alla parte e non all’ufficiale giudiziario, al quale la legge assegna unicamente il compito di provvedere alla sua notificazione.
Cass. civ. n. 2382/1975
Non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell’ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione (nella specie canoni di locazione); tale esclusione della colpa dell’inadempimento non è condizionata all’offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e ss. c.c., costituendo detta offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della mora credendi e di conseguire la propria liberazione.
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