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Art. 1217 — Obbligazioni di fare

Art. 1217 — Obbligazioni di fare

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso [ 80 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7524/2009

In presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, l’onere del lavoratore di offrire la prestazione presuppone necessariamente che non sia configurabile “mora credendi” del datore di lavoro come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto, siccome l’adempimento è appunto necessario per determinare la mora; nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo costituisce in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di eseguire la prestazione.

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Cass. civ. n. 20316/2008

Al dipendente che sospenda volontariamente l’esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se per facta concludentia e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una “mora accipiendi” del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest’ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente. Peraltro, anche a tali fini, l’atto di costituzione in mora – ancorché effettuatile da un terzo, da un “nuncius” o da un rappresentante – configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio, sicché deve essere rivolto al datore di lavoro affinché possa risultare formalizzato il rifiuto a ricevere la prestazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la richiesta retributiva dei dipendenti di una Casa di Cura i quali avevano occupato i locali aziendali non rendendo tempestivamente edotto il datore di lavoro della cessazione dell’agitazione).

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Cass. civ. n. 20858/2005

Nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della legge 18 aprile 1962 n. 230, non sussiste, per gli intervalli «non lavorati» tra l’uno e l’altro rapporto, il diritto del lavoratore alla retribuzione, al corrispondente rateo di tredicesima mensilità e la compenso per ferie non godute, mancando una deroga al principio generale secondo cui la maturazione di tali diritti presuppone la prestazione lavorativa, e considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando ex post non incide sulla mancanza di un effettiva prestazione negli spazi temporali tra contratti a tempo determinato; peraltro, il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla — in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione — soltanto qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro ex art. 1217, c.c., non essendo applicabili in via analogica le norme della legge n. 604 del 1966 e l’art. 18, legge n. 300 del 1970 e non potendo neppure ritenersi che non occorra la messa in mora, reputando, in contrasto con gli artt. 1206 e 1217, c.c., che l’offerta della prestazione coincida con l’interesse all’esecuzione ed alla controprestazione.

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Cass. civ. n. 15827/2003

L’estromissione di un lavoratore dall’organizzazione aziendale per scadenza di un termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro non è da equiparare al licenziamento ingiustificato e non configura una fattispecie di recesso, e l’azione del lavoratore volta a far valere la continuità del rapporto ha natura di azione di mero accertamento dell’effettiva situazione giuridica derivante dalla nullità del termine non soggetta ad alcuna decadenza, mentre, in riferimento all’azione volta a far valere i diritti patrimoniali consequenziali all’accertamento della permanenza in vita del rapporto, il lavoratore può ottenere soltanto il risarcimento del danno subito a causa della impossibilità della prestazione cagionata dal rifiuto ingiustificato del datore di lavoro, e a tale scopo deve attivarsi per offrire l’esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo in mora il datore di lavoro ex art. 1217 c.c.

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Cass. civ. n. 866/1999

La dichiarazione (ai sensi della legge n. 230 del 1962) d’illegittimità del termine, apposto ad un contratto di lavoro, con conversione ex lege del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, comporta la persistenza, dopo la scadenza di quel termine illegittimo, di tutte le contrapposte obbligazioni, compresa quella datoriale di pagamento, alle scadenze legali o convenzionali, delle retribuzioni, senza che sia necessaria un’offerta contestuale della propria prestazione da parte del lavoratore, ai sensi dell’art. 1460 c.c., in presenza del comportamento del datore di lavoro che allontana il lavoratore stesso dall’azienda e poi costantemente ne rifiuta il rientro in azienda, nonostante le contestazioni del dipendente, e senza che neppure occorra un’offerta delle stesse prestazioni secondo le forme dell’art. 1217 c.c., avendo la costituzione in mora del creditore funzione diversa da quella di rendere ammissibile la richiesta di adempimento di un’obbligazione dovuta per la prosecuzione (illegittimamente rifiutata dalla parte inadempiente) di un rapporto di durata a prestazioni corrispettive.

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Cass. civ. n. 5482/1995

L’offerta della prestazione lavorativa ai fini della costituzione in mora del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1217 c.c., spiega effetto per l’ulteriore corso del rapporto di lavoro, senza che vi sia la necessità di reiterarla ad intervalli regolari. L’offerta delle prestazioni del lavoratore ai fini della costituzione in mora del datore di lavoro deve ritenersi implicitamente ricompresa nell’azione in giudizio diretta all’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro ed alla condanna al pagamento delle retribuzioni dovute per effetto della continuazione del rapporto. Inoltre idonea alla costituzione in mora deve ritenersi anche l’offerta che sia formulata con lettera del difensore nominato per un siffatto giudizio, sia perché la procura rilasciata ad un terzo ai fini della costituzione in mora del creditore non richiede la forma scritta, sia perché tale procura è — nelle precisate circostanze — implicitamente ricompresa in quella relativa al giudizio, essendo in questione un atto strettamente connesso con quest’ultimo. (Nella specie l’azione in giudizio era stata proposta prima della scadenza del termine, successivamente alla quale era subentrato il rifiuto del datore di lavoro di accettare le prestazioni, subito seguite da lettera di diffida del difensore).

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Cass. civ. n. 670/1991

Nell’ipotesi in cui si configuri, per la violazione delle cosiddette «clausole di rientro» contenute in accordi sindacali aziendali in tema di ricorso alla cassa integrazione guadagni, il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno per la protratta illecita sospensione del rapporto, l’obbligazione risarcitoria a carico dell’imprenditore presuppone la mora credendi del medesimo, da accertare in relazione all’onere giuridico a carico dei lavoratori, tenuti alla prestazione lavorativa in azienda alla scadenza del predeterminato termine di rientro (
dies interpellat pro nomine), di cooperare per rendere possibile la ripresa dell’attività, offrendo le loro energie lavorative; il diritto soggettivo al rientro non ostacola poi il diritto dell’imprenditore di ricollocare in cassa integrazione gli stessi dipendenti già sospesi.

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