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Art. 356 — Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Art. 356 — Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Chi fa una donazione [ 769 ] o dispone con testamento [ 587 ] a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati [ 366, 78 c.p.c. ].

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l’articolo 384.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 423/1975

L’art. 356 c.c. – che consente a chi compie una donazione o dispone per testamento a favore di un minore, di nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati – introducendo una deroga alla regola generale per cui la rappresentanza dei minori e l’amministrazione dei loro beni competono al genitore esercente la patria potestà, integra una norma eccezionale e di stretta interpretazione e non è, pertanto, applicabile alle donazioni indirette, riguardo alle quali le norme sulle donazioni dirette sono applicabili unicamente nei limiti di cui all’art. 809 c.c. (Nella specie, è stato escluso che un genitore potesse nominare, in base alla citata norma, un curatore speciale ai figli minori, autorizzandolo a riscuotere, dopo la sua morte, il premio di un contratto di assicurazione a favore dei superstiti di cui i minori stessi erano stati designati come beneficiari, avendo il giudice di merito escluso che tale designazione costituisse una donazione diretta o una disposizione testamentaria).

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