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Art. 237 — Fatti costitutivi del possesso di stato

Art. 237 — Fatti costitutivi del possesso di stato

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela [ 74 ] fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [ 231 ].

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

  1. [ – che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere; ]
  2. – che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa;
  3. – che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
  4. – che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia [ 238, 270 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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