Art. 236 – Codice civile – Atto di nascita e possesso di stato

La filiazione [legittima] si prova con l'atto di nascita [452] iscritto nei registri dello stato civile [238, 451].

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato [131] di figlio [legittimo].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.