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Art. 451 — Forza probatoria degli atti

Art. 451 — Forza probatoria degli atti

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [ 221 c.p.c. ], di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto [ 2700 ].

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [ 2697 ].

Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore [ 2739 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6363/1993

L’efficacia giuridica degli atti di stato civile iscritti negli appositi registri si estende a quelli formati all’estero e trascritti nei suddetti registri, dato che con la trascrizione l’atto è recepito nell’ordinamento giuridico italiano e tale efficacia l’atto conserva fino al passaggio in giudicato di una sentenza che ne ordini la rettificazione. Pertanto, ove non sia stata proposta né un’azione di rettificazione, né una querela di falso, il certificato rilasciato dall’ufficiale di stato civile sulla base della trascrizione di un atto di morte formato all’estero costituisce valida prova del decesso della persona cui si riferisce.

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