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Art. 146 — Allontanamento dalla residenza familiare

Art. 146 — Allontanamento dalla residenza familiare

Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare [ 144 ], rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione [ 150 ss. ] o di annullamento [ 117 ss. ] o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi [ 179, 215 ss. ], nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3166/1981

Il coniuge che si allontana dalla residenza familiare perde il diritto al mantenimento, ai sensi dell’art. 146 primo comma c.c., soltanto quando l’allontanamento medesimo sia ingiustificato e persista, con un rifiuto a tornare, nonostante il richiamo dell’altro coniuge, atteso che, ove quest’ultimo si adegui, omettendo di richiamare il coniuge allontanato, si realizza una situazione di separazione di fatto, nella quale restano in vigore gli obblighi di cui all’art. 143 c.c.

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Cass. civ. n. 5331/1977

Ai sensi dell’art. 146 secondo comma c.c., nel testo introdotto dall’art. 28 della L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, e di immediata applicabilità nei giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore di detta legge, la proposizione della domanda di separazione giudiziale, accompagnata o meno da richiesta di addebitabilità della separazione medesima, così come la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare, o del rifiuto di far cessare un pregresso allontanamento, tanto con riguardo al coniuge che ha iniziato il giudizio, quanto con riguardo al coniuge nei cui confronti il giudizio stesso è promosso.

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