Cass. civ. n. 7905 del 18 maggio 2012
Testo massima n. 1
In tema di procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale, la cessazione della convivenza fra i genitori non rappresenta un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole e, pertanto, è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa. (Cassa con rinvio, App. Roma, 24/01/2011).