10 Gen Art. 10 — Abuso dell’immagine altrui
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1748/2016
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine ma soltanto l’esercizio di tale diritto, sicché, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo. La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell’art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell’interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l’autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l’uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l’illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l’uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi.
Cass. civ. n. 1091/2016
In tema di lesione del diritto all’immagine ed alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza su un quotidiano, costituendo tale misura, oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all’ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell’illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi.
Cass. civ. n. 15360/2015
La presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97, della l. n. 633 del 1941, nonché dell’art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel caso di un servizio televisivo realizzato mediante riprese occulte e concernente le pratiche ingannevoli perpetrate nel settore delle offerte di lavoro, aveva completamente pretermesso ogni accertamento di uno specifico interesse alla conoscenza dell’immagine del soggetto coinvolto, erroneamente presunto una volta ritenuto quello inerente alla divulgazione della notizia).
Cass. civ. n. 24110/2013
In tema di autorizzazione dell’interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall’art. 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l’immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all’onore o al decoro della medesima. Ne consegue che la persona colta da una ripresa televisiva (poi mandata in onda), senza il suo consenso, in una stazione ferroviaria ed in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, tra cui anche numerosi partecipanti alla manifestazione nota come “gay pride”, avvenimento di interesse pubblico, non ha diritto al risarcimento non essendo comunque configurabile un danno in quanto, in relazione al contesto, la possibilità di essere individuato costituisce “un rischio della vita” che non ci si può esimere all’accettare.
Cass. civ. n. 11353/2010
L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora – come accade soprattutto se il soggetto leso non è persona nota – non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere (conformemente ad un principio recepito dall’art. 128 della legge 22 aprile 1941, n. 633, novellato dal d.l.vo 16 marzo 2006, n. 140, non applicabile alla specie “ratione temporis”) il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell’autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.
Cass. civ. n. 12433/2008
L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall’art. 128, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore. L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga l’autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell’art. 10 c.c., sia in virtù dell’art. 29 della legge n. 675 del 1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall’art. 2 della Costituzione, che, di per sé, integra una ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di risarcibllità dei danni ai sensi dell’ari. 2059 c.c.
Cass. civ. n. 19069/2006
In virtù della disposizione di cui all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176), alla stregua della quale è sancito che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, con il riconoscimento del suo diritto alla protezione della legge contro tali interferenze od affronti, nonché della correlata previsione — contenuta nell’art. 3 della stessa Convenzione — secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall’autorità giudiziaria «l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» risulta conseguente ritenere che il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy) considerato assolutamente preminente, laddove si riscontri che non ricorra l’utilità sociale della notizia e, quindi, con l’unico limite del pubblico interesse. (Nella specie, la S.C., richiamata tale specifica normativa, il cui riferimento era stato completamente omesso nell’impugnata sentenza, ha cassato con rinvio la sentenza stessa, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dalla madre di un fanciullo in conseguenza della riproduzione su una rivista settimanale del figlio minore — ritratto senza particolari cautele per renderlo non riconoscibile — vicino ad una famosa attrice in topless nel mentre trovavasi su una spiaggia in un atteggiamento di lotta scherzosa con il padre del bambino, all’epoca ancora non separato legalmente dalla madre, sul presupposto che, dal contesto del servizio, relativo a fatti svoltisi in pubblico, non potesse derivare alcun pregiudizio alla riservatezza, nonché al decoro e alla reputazione per il minore — indicato, nel relativo articolo, come un parente dell’uomo — e per la di lui madre).
Cass. civ. n. 11491/2006
Il consenso all’utilizzazione commerciale della propria immagine a norma dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, può anche essere tacito.
Cass. civ. n. 22513/2004
Chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di una persona notoria, per finalità commerciali, è tenuto al risarcimento del danno, la cui liquidazione deve essere effettuata tenendo conto anzitutto delle ragioni della notorietà, specialmente se questa è connessa all’attività artistica del soggetto leso, alla quale si collega normalmente lo sfruttamento esclusivo dell’immagine stessa; pertanto l’abusiva pubblicazione, quando comporta la perdita, da parte del titolare del diritto, della facoltà di offrire al mercato l’uso del proprio ritratto, dà luogo al corrispondente pregiudizio. Tale pregiudizio non è, poi, escluso dall’eventuale rifiuto del soggetto leso di consentire a chicchessia la pubblicazione degli specifici ritratti abusivamente utilizzati (nella fattispecie si trattava di foto di scena di un’opera cinematografica), atteso che, per un verso, detto rifiuto non può essere equiparato ad una sorta di abbandono del diritto, con conseguente caduta in pubblico dominio, in quanto nella gestione del diritto alla propria immagine ben si colloca la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinati ritratti, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo, e, per altro verso, la stessa gestione può comportare la scelta di non sfruttare un determinato ritratto, perchè lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto; con la conseguenza che lo sfruttamento abusivo del ritratto, in quanto frustrante della predetta strategia generale che solo al titolare del diritto spetta di adottare, può risultare fonte di pregiudizio — ben più grave di quello corrispondente al valore commerciale della specifica attività abusiva il cui risarcimento ben può essere effettuato in termini di perdita della reputazione professionale, ove questa sia stata allegata in giudizio, da valutarsi caso per caso dal giudice di merito nei limiti della ricchezza non conseguita dal danneggiato, ovvero anche con il ricorso al criterio di cui all’art. 1226 c.c.
Cass. civ. n. 3014/2004
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio; dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione. In tema di autorizzazione data dall’interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l’autonomia privata abbia un’estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma circoscrivono l’efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all’atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l’interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito.
Cass. civ. n. 5175/1997
Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l’ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito — come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un’agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione — da accertare, per l’esistenza e per i limiti — soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) — dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua.
Cass. civ. n. 4785/1991
La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell’art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell’interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l’autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l’uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l’illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l’uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi.
Cass. civ. n. 1763/1986
La tutela del diritto alla reputazione che, nell’ampia previsione normativa degli artt. 10 cod. civ. e 96 L. 22 aprile 1941, n. 633, comprende quella del decoro della persona, può essere fatta valere per inibire la reiterata riproduzione di immagini od atteggiamenti del singolo, non strumentali ad esigenze di pubblica conoscenza, i quali pur se collegati a caratteristiche diffuse nel costume sociale e normalmente valutate con simpatia, implichino aspetti di risibilità ovvero comportamenti sociali non sempre positivamente considerati. L’art. 97 primo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore, il quale consente la riproduzione dell’immagine, senza il consenso del ritrattato, ove sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, trova applicazione non solo quando la divulgazione dell’immagine medesima si verifichi in sede di cronaca dei predetti avvenimenti, ma anche quando derivi da una successiva rievocazione di essi, purchè, in entrambi i casi, vi sia, come situazione giustificatrice, un’esigenza d’informazione socialmente apprezzabile. Pertanto, con riguardo alla ripresa dell’immagine di un tifoso durante una partita di calcio, la suddetta norma ne autorizza la divulgazione con la cronaca dell’evento agonistico, ovvero anche con la riproduzione a distanza di tempo dell’evento stesso, al fine di soddisfare il persistente interesse del pubblico a rivedere quell’incontro, ma non può giustificare un’utilizzazione che venga effettuata per scopi diversi e senza alcun collegamento con l’accadimento nel corso del quale è stata fissata (nella specie, in quanto la ripresa di uno spettatore, colto in un atteggiamento idoneo a simboleggiare il «tifoso sofferente», era stata inserita nella sigla di una trasmissione televisiva).
Cass. civ. n. 1557/1978
L’esposizione o pubblicazione dell’immagine altrui è abusiva, ai sensi ed agli effetti degli artt. 10 c.c., 96 e 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel concorso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima. Pertanto, la trasmissione televisiva di una ripresa filmata, che sia stata effettuata con il consenso alla diffusione dell’interessato, od in una delle indicate situazioni in cui viene meno il diritto alla riservatezza (nella specie, intervista di un procuratore legale effettuata dalla Rai e ripresa del medesimo nel corso di un’udienza pubblica), può rientrare nel divieto di cui alle citate norme e deve essere considerata abusiva qualora risulti in concreto attuata con strumenti e modalità tali da ledere la dignità della persona nel senso specificato, in quanto l’intervista e la ripresa filmata, attraverso sapiente montaggio e suggestiva combinazione del commento parlato e musicale, espongano l’intervistato al biasimo e riprovazione del pubblico. I diritti di opinione, di critica e di cronaca, che sono aspetti della libertà di manifestazione del pensiero, assicurate dall’art. 21 della Costituzione, oltre i limiti interni del rispetto della verità, all’aderenza al fatto riferito, dell’interesse sociale all’informazione e del buon costume, trovano ulteriore limite nella tutela dei diritti inviolabili dell’individuo, garantita dai fondamentali e prevalenti precetti di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, e, pertanto, il loro concreto esercizio non può avvalersi di strumenti e modalità tali da comportare lesione dell’altrui onore e reputazione, dovendo l’informazione essere resa in forma corretta e non ingiuriosa nonché con una valutazione serena e non tendenziosa.
Cass. civ. n. 2129/1975
Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, può essere derogato solo quando la notorietà della persona effigiata spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una più completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa. Ne consegue che il limite connaturato al pubblico interesse di soddisfare l’esigenza di informazione nei suoi vari aspetti consente pur sempre di invocare la tutela del diritto all’immagine quando questa sia utilizzata – senza offesa all’onore, alla reputazione o al decoro – per un fine, esclusivo o fortemente preminente, di mero lucro, in quanto né il diritto alla libera manifestazione del pensiero, né il principio di libertà della iniziativa economica possono giustificare l’utilizzazione della immagine altrui per scopi prettamente commerciali. Costituisce manifestazione del pensiero la pubblicazione sulla stampa dell’immagine di una persona, assurta a notorietà, nell’atto di compiere un’azione, tanto più se la pubblicazione sia corredata da titoli e didascalie. Pertanto, quando l’immagine sia stata già stampata, essa non può essere sequestrata, nemmeno nel caso che essa sia stata acquistata e divulgata in contrasto con altre norme, anche se di natura costituzionale, poiché il sequestro della stampa periodica è ammesso solo in due ipotesi, la prima delle quali esige la concorrenza di due requisiti: che si tratti di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi. Il giudice della convalida del sequestro deve tener conto non solo della sussistenza o meno delle condizioni che legittimavano l’autorizzazione del provvedimento cautelare al momento in cui questo è stato chiesto e concesso, ma deve anche evitare che il sequestro persista ingiustamente, accertando se dette condizioni sussistano o meno anche al momento della convalida. L’art. 700 c.p.c., se può consentire l’emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione a stampa, non può, tuttavia, costituire la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro della stampa vietato da altra norma dell’ordinamento giuridico e, in particolare, dall’art. 21 Cost., che lo consente solo con l’osservanza di limiti rigorosi. Pertanto il giudice, nel disporre la cessazione dell’abuso dell’immagine altrui a norma dell’art. 10 c.c., può ordinare con provvedimento d’urgenza il sequestro del materiale lesivo solo quando si tratti di materiale che, pur essendo destinato alla pubblicazione, non sia stato ancora stampato, poiché, diversamente, il provvedimento cautelare inciderebbe su una riproduzione a stampa che costituisce già una manifestazione attuale e concreta dell’esercizio del diritto di libertà tutelato dall’art. 21 Cost.
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