14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3014 del 17 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio; dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo [ ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ], e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione.
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Testo massima n. 2
In tema di autorizzazione data dall’interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l’autonomia privata abbia un’estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma circoscrivono l’efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all’atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l’interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito.
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