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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19069 del 5 settembre 2006

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19069 del 5 settembre 2006

Testo massima n. 1

In virtù della disposizione di cui all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 [ e ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176 ], alla stregua della quale è sancito che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, con il riconoscimento del suo diritto alla protezione della legge contro tali interferenze od affronti, nonché della correlata previsione — contenuta nell’art. 3 della stessa Convenzione — secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate [ anche ] dall’autorità giudiziaria «l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» risulta conseguente ritenere che il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali [ diritto di cronaca e diritto alla privacy ] considerato assolutamente preminente, laddove si riscontri che non ricorra l’utilità sociale della notizia e, quindi, con l’unico limite del pubblico interesse. [ Nella specie, la S.C., richiamata tale specifica normativa, il cui riferimento era stato completamente omesso nell’impugnata sentenza, ha cassato con rinvio la sentenza stessa, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dalla madre di un fanciullo in conseguenza della riproduzione su una rivista settimanale del figlio minore — ritratto senza particolari cautele per renderlo non riconoscibile — vicino ad una famosa attrice in topless nel mentre trovavasi su una spiaggia in un atteggiamento di lotta scherzosa con il padre del bambino, all’epoca ancora non separato legalmente dalla madre, sul presupposto che, dal contesto del servizio, relativo a fatti svoltisi in pubblico, non potesse derivare alcun pregiudizio alla riservatezza, nonché al decoro e alla reputazione per il minore — indicato, nel relativo articolo, come un parente dell’uomo — e per la di lui madre ].

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